Dopo aver messo a disposizione delle aziende e dei consulenti del lavoro il Documento tecnico 2.1.2 per la predisposizione delle denunce EMens relativamente alla destinazione del TFR, l'INPS con il messaggio 25 luglio 2007n. 19165 riepiloga le modalità di composizione dell'intero modulo , ora composto anche dall'elemento , mediante il quale si dettaglia la scelta effettuata dal dipendente. Con l'emanazione del messaggio che si commenta, l'INPS ha sciolto la riserva contenuta nel messaggio 10577 del 24 aprile 2004, dando quindi completezza alla procedura EMens della gestione del versamento del TFR. I chiarimenti diramati spostano ulteriormente i termini di presentazione: le denunce relative alla destinazione del TFR per i dipendenti in forza al 31 dicembre 2006 potranno infatti essere effettuata con la denuncia di settembre 2007 da presentare entro il 31 ottobre 2007, fatto salvo l'allineamento con la denuncia DM10 relativamente all'elemento . L'elemento Il nuovo elemento del flusso EMens consente di specificare la scelta effettuata dal dipendente in ordine alla destinazione del TFR. Per questo motivo, dovrà essere indicato nella prima denuncia utile in funzione della data di consegna del modello per la scelta ovvero, nel caso di silenzio assenso, in funzione della data di scadenza del periodo in cui la scelta avrebbe dovuto essere effettuata. Tale elemento dovrà essere indicato solo la prima volta, nella prima denuncia utile, ovvero nel caso di variazione di variazione. Nella prima denuncia in cui si attiva tale elemento dovranno essere inclusi i dati relativi ai lavoratori che conferivano già al 31 dicembre 2006 l'intero TFR alla previdenza complementare e, quindi, non erano tenuti ad effettuare alcuna scelta. L'elemento si articola nel seguente modo. Nel codice , di carattere obbligatorio, si identifica le modalità con cui è stata effettuata la scelta ovvero l'applicazione del silenzio assenso. Sono ammessi i seguenti valori: - T1: evidenzia la scelta effettuata in modo esplicito dai lavoratori occupati al 31 dicembre 2006 con il mod. TFR1; - T2: evidenzia la scelta effettuata in modo esplicito dai lavoratori neoassunti, sempre che non abbiano già espresso la propria volontà in precedenti rapporti di lavoro, ovvero i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2007 che abbiano già conferito il TFR in relazione a precedenti rapporti di lavoro ma effettuino una nuova scelta per l'insorgere di opportunità a seguito del cambio di rapporto di lavoro. - SA: evidenzia il caso del silenzio assenso - SP:evidenzia la scelta effettuata precedentemente al 31 dicembre 2006 - VR: evidenzia la variazione della scelta effettuata in precedenza nell'ambito dello stesso datore di lavoro. Nell'elemento , sempre obbligatorio, deve essere indicata la data in cui è stata effettuata la scelta, da intendersi come la data di consegna del mod. TFR (1 o 2) ovvero, nel caso di silenzio assenso, la data di scadenza del periodo entro il quale doveva essere effettuata la scelta. Se la data si riferisce a chi ha già effettuato la scelta (SP) si deve indicare la data 31 dicembre 2006. Con l'elemento , obbligatorio solo per i lavoratori che hanno fatto una scelta in modo espresso, si individuano l'iscrizione alla previdenza obbligatoria (prima o dopo il 24 aprile 1993, mediante i valori A93, anteriore, e P93, posteriore ), la scelta operata prima del 31 dicembre 2006 ovvero la scelta effettuata dal 1 gennaio 2007 con le relative specifiche (Data adesione, fondo, la percentuale di TFR etc.). La forma di previdenza complementare scelta avviene mediante l'indicazione del codice rappresentato dal numero di iscrizione all'albo della COVIP.