Designare o nominare : questo è il problema.
A cura della redazione
La questione ritorna spesso come le scarpe da barca. Le parole non hanno valore univoco e possono esprimere significati diversi. Perché il legislatore decide di usare termini sempre differenti? La questione è più complessa di quanto sembri, ed anche questo articolo è un tentativo (speriamo riuscito) di trovare una parte della soluzione. Difficile, infatti, aver certezza di argomentazioni complesse e stratificate nel corso dei decenni da migliaia di pagine di legislazione e giurisprudenza, usata spesso in modo non sempre univoco.
Cosa tratta:
Nel recente disegno di legge per la patente a crediti, divenuto poi decreto legge del 2 marzo 2024, si parlava dell’ avvenuta designazione del RSPP tra i requisiti per ottenere la patente a crediti necessaria dal primo ottobre per operare nei cantieri temporanei e mobili.
E la prima domanda quindi può sorgere spontanea. Che differenza ci sarà tra "designare" e "nominare"?
Spesso capita di sentire sovrapporre più termini, tra nomine e individuazioni o deleghe.Il vocabolario on line della Treccani suggerisce per DESIGNAZIONE: “Indicare, proporre una persona per un determinato ufficio” che è già una buona risposta. Questo termine può quindi indicare la decisione di nominare qualcuno per affidargli un incarico. (frase complessa). Ad esempio, se un datore di lavoro decide di assegnare a un dipendente il ruolo di responsabile della servizio di prevenzione e protezione come nel nostro caso, sta designando quella persona per tale incarico.
Viene da pensare alle altre designazioni: quella del dirigente prevenzionale o quella “individuazione” del preposto riferita alla recente modifica del testo unico.
L’individuazione e la successiva designazione alla fine è un primo atto formale, che richiede a datori di lavori e/o dirigenti di passare ad un successivo livello di maggiore formalità. Designare viene usato nel testo unico, sia per il medico competente, che per RSPP e ASPP anche nei confronti del RLS, spesso in alternativa al termine “nominare” accrescendo la confusione.
In sintesi si può affermare che designare significa scegliere qualcuno per un ruolo o un incarico specifico. La letteratura in materia concorda in linea di principio che la designazione è una fase precedente alla nomina.
E allora nominare?
Questa è più semplice.
Ancora la Treccani ci giunge in soccorso per NOMINARE con: "Indicare con un nome, chiamare, sia nel senso di imporre il nome a persona o cosa in modo da poterla distinguere e designare”.
E ancora: “Assegnare qualcuno a un ufficio, a una carica, a un grado, a una funzione, ecc., di solito seguendo un procedimento o una prassi ben definiti e nelle prescritte forme”.
Ed anche questa volta l’aiuto della Treccani appare illuminante. Il verbo "nominare" significa dare un nome o citare qualcuno per una posizione o un incarico specifico. Ad esempio, quando un'azienda elegge un nuovo preposto, sta nominando quella persona per quella specifica e delicata posizione.
In sintesi nominare riguarda la creazione di ruoli e incarichi formali ed implica assegnare sempre formalmente un ruolo o una posizione a qualcuno. La nomina è l’atto centrale per diverse figure del sistema di gestione creato dal testo unico. (Medici competenti, Addetti Primo Soccorso e Antincendio, RSPP ecc) Ad esempio, nominare un RSPP o un DPO. Questi atti, creano un ruolo e conferiscono l’autorità e le responsabilità specifiche associate a quel ruolo. La nomina è documentata e comunicata ai lavoratori, e/o alle autorità se richiesta.
Rimane fuori questo Individuare, anch’esso qualche volta richiamato dal testo unico. La citazione più famosa rimane quella riferibile alla modifica dell’ art.18 del testo unico quando viene citato: "Individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19” (art.18 c.1 lett.b-bis). Chi ha assistito alla genesi della modifica riferisce che la scelta del termine è da ritenersi come di mediazione tra le varie anime politiche dell’ epoca e che volutamente cercava un verbo più indefinito e meno formalizzato rispetto al nominare o all’ incaricare.
Sempre nel testo unico D.Lgs.81/08 però si trova anche un altro esempio decisamente più illuminante, quando nel fondamentale art. 28 si dice che il DVR deve anche contenere:“l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri” (art.28 c.2 lett.d)”.
Quindi occorre individuare (nel Dvr e per iscritto) quei ruoli, che dovranno essere successivamente nominati. Persone che dovranno essere in possesso di competenze e poteri. Infine si parla di individuazione nel testo unico a proposito della pubblica amministrazione e in un passaggio che di fatto che delinea chi sia il datore di lavoro nella PA si afferma che : “per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni” Se poi la individuazione non fosse chiara il testo unico chiarisce che : "in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo” (art.2 c.1 lett.b)
In ultimo rimane l’incarico, questo sconosciuto
Ancora (per l’ultima volta) la Treccani per INCARICARE afferma: “Affidare un incarico, commettere ad altri la cura di fare qualche cosa”. Ancora molto chiaro: incaricare indica l'assegnazione di compiti specifici a un individuo. Ad esempio, incaricare un lavoratore di condurre un mezzo di sollevamento.
La norma in questo caso è decisamente più chiara. La parola incarico appare nelle definizioni di dirigente e di preposto, ma anche del RSPP.
Il dirigente prevenzionale è la: “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”, mentre il preposto è la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (art.2 c.1 lett.d) ed e).
La presenza o meno di un preposto o un dirigente incaricato (e quindi in primis designato), insieme all’ atto di individuazione formale, determina di fatto la differenza tra un dirigente o un preposto nominato e uno di fatto (come previsto dall’art. 299 sempre del DLgs 81/08).
Infine l’incarico appare molto chiaro e circostanziato all’ art. 71 c.7, quando a proposito dell’uso di determinati macchinari, che la norma di fatto definisce più pericolosi di altri, viene espressamente l’incarico: "l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati".
In questo caso la norma da un lato richiede che l’attrezzatura definita come più pericolosa delle altre proprio perché richiede “per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici” venga utilizzata solo da persone qualificate, ma implicitamente definisce un perimetro dell’ incarico.
Appare chiaro che l’incarico viene assegnato a persone idonee e quindi che in caso di non idoneità, l’incarico possa essere revocato, ad esempio in caso di positività ai test di alcol e/o droghe.
La delega per ultimo, anche se spesso confusa con la nomina è chiaramente distinta da un preciso articolo (art.16) del testo unico. Implica un trasferimento formale di responsabilità ma anche di poteri da un datore di lavoro delegante a un datore di lavoro delegato. Differisce completamente dalla nomina e dalla designazione di un responsabile, ma essendo normata specificatamente non crea di fatto grandi criticità e si distingue nettamente da tutto il resto.
La differenza tra "individuare", "nominare" e "incaricare" per chiudere, riguarda il contesto della gestione dei ruoli e delle responsabilità. Queste differenze sono spesso chiarite dalle sentenze della corte di cassazione e questo articolo offre solo una introduzione ai concetti sopra citati.
In sintesi, designare appare come la scelta iniziale, nominare è invece la formalizzazione di quella scelta e incaricare è l’assegnazione formale a svolgere compiti specifici.
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