Deroghe su valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici
A cura della redazione
Pubblicato dal Ministero del Lavoro il decreto interministeriale del 30 settembre 2022 ai sensi dell’articolo 212, Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, definizione di criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) di cui all’articolo 208, comma 1, del medesimo Decreto legislativo n. 81 del 2008.
Cosa tratta?
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 all’art. 212 comma 1 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, può autorizzare, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, deroghe al rispetto dei VLE di cui all’articolo 208, comma 1, secondo criteri e modalità da definirsi con decreto interministeriale.
Il Decreto del 30 settembre 2022 individua, dunque, criteri e le modalità di autorizzazione delle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) relative alle attività comportanti le esposizioni ai campi elettromagnetici.
Gli articoli 3 e seguenti del provvedimento definiscono le procedure per la valutazione e il rilascio delle istanze. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda il Ministero provvede alla convocazione di un tavolo tecnico istituzionale che, entro 60 giorni, deve provvedere alla formulazione del relativo parere.
Se il parere è favorevole viene trasmesso al datore il decreto di autorizzazione (o, attraverso le medesime modalità, il rinnovo dell’autorizzazione). È fatta salva in ogni caso la facoltà del Ministero di ordinare l’effettuazione di sopralluoghi con revoca dell’autorizzazione al venir meno delle condizioni di rilascio.
Il ministero può richiedere verifiche e controlli agli organi di vigilanza, in particolare, effettuare sopralluoghi per la verifica delle condizioni in base alle quali è stata concessa l’autorizzazione alla deroga, se queste vengono meno, l’organo di vigilanza ne dà tempestiva e motivata comunicazione alle amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione. Segue quindi la revoca della deroga da parte del Ministero con apposita Comunicazione.
L’articolo 6 chiude con la sorveglianza dei lavoratori esposti a VLE in deroga, se nel periodo di validità della deroga il medico competente riscontra effetti nocivi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori riconducibili al superamento dei VLE oggetto di deroga ne deve dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro, che provvede a sospendere con immediatezza l’applicazione della deroga, informando le amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione.
Quando entra in vigore?
Pubblicato dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro della Salute il 30 settembre 2022.
Indicazioni operative
Il datore di lavoro deve trasmettere istanza di autorizzazione secondo il modello riportato nell’allegato I del decreto, esclusivamente per via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it). La richiesta è formulata nel rispetto delle indicazioni di cui all’allegato II del decreto.
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