L’INPS, con la circolare 23/12/2021 n.196, ha precisato che il divieto di licenziamento, previsto dal DL 41/2021 (L. 69/2021) fino al 31 ottobre 2021, ha interessato tutti i datori di lavoro risultanti potenzialmente destinatari dei trattamenti di integrazione salariale Covid-19 (CIGD, assegno ordinario e CISOA) a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno fatto domanda.

Inoltre l’INPS, allineandosi ai chiarimenti del Ministero del lavoro, ha ribadito che per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento non è stato prorogato oltre la data del 30 giugno 2021, tale data rappresenta il termine ultimo entro il quale deve essere concluso l’accordo collettivo aziendale e deve essere avvenuta l’adesione all’accordo da parte del singolo lavoratore, mentre la risoluzione del rapporto di lavoro può produrre i suoi effetti anche successivamente al 30 giugno 2021.

La medesima impostazione trova applicazione anche con riferimento alle ipotesi relative ai datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento è stato prorogato al 31 ottobre 2021 e poi al 31 dicembre 2021. Analogamente, in questi casi le date del 31 ottobre 2021 e del 31 dicembre 2021 costituiscono il termine ultimo entro il quale deve essere stipulato l’accordo aziendale e deve essere avvenuta l’adesione del lavoratore all’accordo, mentre la risoluzione del rapporto di lavoro può divenire efficace anche successivamente alle predette date.