L'INL, con la circolare 30/07/2020 n.3, ha precisato che devono essere depositati telematicamente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 151/2015, al fine di fruire di benefici contributivi o fiscale e altre agevolazioni, anche i contratti di secondo livello che contengono clausole derogatorie alla disciplina ordinaria di un determinato istituto previsto dalla legge, come ad esempio la deroga al limite massimo di assunzione a tempo determinato prevista dal contratto di prossimità.

Secondo il Ministero del lavoro infatti l’obbligo di deposito dei contratti collettivi (siano essi aziendali che territoriali) trova applicazione anche nelle ipotesi in cui le parti abbiano liberamente esercitato specifiche prerogative rimesse dalla legislazione vigente alla contrattazione collettiva per derogare alla disciplina ordinaria di alcune tipologie contrattuali.

In questo senso il deposito dei contratti c.d. di secondo livello andrebbe ricondotto non solo ai benefici contributivi e fiscali comunemente intesi, ma anche ai diversi benefici di carattere normativo che possono essere attivati a seguito di specifiche deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva.

L’obbligo di tale deposito trova applicazione per i contratti sottoscritti o rinnovati a decorrere dal 30 luglio 2020.