Depenalizzazione: limite di 50.000 euro anche per gli illeciti precedenti al 6 febbraio 2016
A cura della redazione

Facendo seguito alla circolare n. 6/2016, con la quale aveva fornito indicazioni in merito alla depenalizzazione introdotta dal d.lgs. n. 8/2016, il Ministero del lavoro ha emanato la nota n. 15764 del 9 agosto scorso, con cui ha chiarito che anche agli illeciti commessi prima del 6 febbraio 2016 trova applicazione il limite massimo di sanzione pari ad euro 50.000.
La precisazione riguarda, in particolare, quelle ipotesi in cui l’illecito è punito con una pena pecuniaria proporzionale. A titolo di esempio, nell’ipotesi di somministrazione illecita per la quale era prevista un’ammenda di euro 50 per ogni giornata di lavoro e per ciascun lavoratore, la sanzione amministrativa da irrogare nel verbale unico di accertamento sarà determinata all’esito di tale operazione di calcolo. Se l’operazione dà luogo ad un importo superiore a euro 50.000, lo stesso sarà ricondotto a tale cifra. Sulla medesima, inoltre, si opererà la riduzione di cui all’art. 16 L. n. 689/1981. Sempre nell’esempio in esame, eventuali ipotesi di appalto illecito che coinvolgano più soggetti (es. committente e più imprese appaltatrici), il limite degli euro 50.000 trova evidentemente applicazione in riferimento a ciascun appalto.
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