Depenalizzazione: due regimi sanzionatori per l'omesso versamento dei contributi
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 22/02/2016 n. 804, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 8/2016 in materia di depenalizzazione dei reati, avvenuta il 6 febbraio u.s., ha precisato che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali continua ad essere punito con la reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino a euro 1.032 solo nel caso in cui le somme non versate siano di importo superiore a 10.000 euro.
Invece se l'importo dell’omissione è inferiore o almeno pari a euro 10.000 annui si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Resta confermata anche l'ipotesi di non punibilità con la sanzione penale ovvero con la sanzione amministrativa qualora il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
Il D.lgs. 8/2016 prevede espressamente che le nuove sanzioni amministrative trovino applicazione anche alle violazioni commesse prima del 6 febbraio 2016 sempre che il procedimento penale non sia stato ancora definito con sentenza o decreto irrevocabili.
Le modifiche legislative hanno indotto l’INPS ad operare gli opportuni interventi di adeguamento procedurali per consentire la gestione delle due diverse ipotesi di illeciti, una di natura penale e l’altra di carattere amministrativo.
Pertanto, i periodi di competenza a decorrere dal mese di gennaio 2016 sono oggetto di trattazione successivamente al rilascio della Nuova Procedura di gestione.
Per i periodi fino al periodo di competenza dicembre 2015, l’attività gestionale continuerà ad essere effettuata attraverso le due attuali procedure - Diffide agricoli, per gli illeciti penali in agricoltura, e Illeciti penali - Diffide ex art. 2 l. 638/83, per gli illeciti penali dei datori di lavoro gestione Uniemens e committenti della Gestione separata.
L’INPS ricorda infine che è in corso di pubblicazione il nuovo testo della diffida che dovrà essere utilizzata per gestire oltre che le posizioni riferite agli atti oggetto di restituzione da parte dell’autorità giudiziaria anche quelle relative ad illeciti non ancora oggetto di denuncia.
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