Denuncia disabili: ulteriori chiarimenti sullo scomputo dei lavoratori nei cantieri edili
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la nota 2/04/2008, facendo seguito ai precedenti interventi avvenuti con le circolari del 29/01/2008 e 4/02/2008, precisa che possono applicare lo scomputo dei lavoratori occupati nei cantieri edili, ai fini della determinazione dell'obbligo di assumere lavoratori disabili, i datori di lavoro che svolgono una delle attività individuate nell'allegato 1 del DLgs 494/96 e che risultano iscritti, in qualità di imprese edili, nel Registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c.
In particolare spiega il Ministero solo all'atto dell'iscrizione nel Registro delle imprese ha valore di pubblicità legale e testimonia l'esistenza dell'impresa, l'attività di questa esercitata nonchè gli eventi che, nel corso dell'esistenza della stessa, hanno rilievo giuridico.
Al fine di determinare se l'azienda ha la possibilità di fruire dello scomputo ai sensi della L. 247/2007 non rileva il possesso di codici Ateco relativi al settore delle costruzioni, salvo che questi non corrispondano alle stesse attività riportate nell'allegato 1 del DLgs 494/96.
In merito alla definizione di cantiere, precisa la nota ministeriale, è necessario far riferimento a quella contenuta nell'art.2, c.1, lett. a) del DLgs 494/96 secondo cui deve ritenersi cantiere qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato 1 predetto.
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