Il Ministero dell'interno, con la circolare 15/09/2009 n.5714, chiamato a far luce sulle 48 ore per effettuare la denuncia di ospitalità alla P.S. così come previsto dall'art. 7 del T.U. immigrazione, ha precisato che le sanzioni in caso di omissione o ritardo rimangono sospese fino al termine dalla procedura di regolarizzazione. 
Il chiarimento ministeriale si è reso opportuno sicuramente a seguito delle diverse interpretazioni fornite dagli Organi istituzionali in merito alla denuncia di ospitalità, il cui obbligo incombe su chiunque a qualsiasi titolo da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato.
Inizialmente era stato sostenuto che la comunicazione andasse effettuata entro 48 ore decorrenti dalla data di invio all'INPS del modello LD-EM2009 per (nel caso di cittadini italiani, comunitari oppure extraUE con permesso di soggiorno che consente l'esercizio di un'attività lavorativa), oppure dalla data di firma del contratto di soggiorno allo Sportello Unico per l'immigrazione (nel caso di clandestini o cittadini extraUE con permesso di soggiorno che non consente di svolgere un lavoro subordinato).
Successivamente il Ministero dell'interno, rispondendo ad una delle FAQ, ha invece chiarito che le 48 ore iniziano a decorrere dalla data di invio del modulo di emersione, indipendentemente dal fatto che sia indirizzato all'INPS piuttosto che al Ministero dell'interno.
In questo modo il Ministero ha uniformato l'adempimento, assimilando tutte le diverse situazioni in cui i datori di lavoro che occupano irregolarmente colf o badanti si possono trovare, ma nello stesso tempo ha fatto sorgere il timore di essere sanzionati a coloro che hanno inviato le domande durante i primi giorni di settembre quando era ancora sconosciuta la seconda interpretazione ministeriale.
Ma cosa accade al datore di lavoro che non ha rispettato i termini di legge? La circolare 5714/2009 parte dal fatto che l'art.1ter comma 8 della Legge 102/2009 ha stabilito espressamente che in attesa della definizione della procedura di regolarizzazione rimangono sospesi tutti gli illeciti commessi dalle parti, compresa l'infrazione "de quo" e che in caso di esito positivo della stessa si verifica il previsto effetto estintivo dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni delle norme concernenti l'ingresso ed il soggiorno.
Ma cosa si intende per "conclusione della procedura di emersione"? Secondo il Ministero dell'Interno (circ. 10/2009), per le domande di regolarizzazione di propria competenza (ossia quelle che riguardano i cittadini appartenenti a Paesi ExtraUE clandestini oppure con permesso di soggiorno che non consente lo svolgimento di un'attività lavorativa), la sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS ed il rilascio del permesso di soggiorno, comportano rispettivamente per il datore di lavoro e per il lavoratore extracomunitario l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi commessi. Ne consegue quindi che la conclusione della procedura di emersione coincide con la convocazione presso lo Sportello unico per l'immigrazione delle parti (e quindi con l'accoglimento della domanda).
Per quanto invece riguarda la competenza INPS (cittadini italiani, comunitari o extraUE con permesso di soggiorno che consente di prestare attività lavorativa), la Circolare 101/2009, precisa che il mod. LD-EM2009 vale anche come comunicazione obbligatoria di assunzione e che l'iscrizione del rapporto di lavoro all'istituto previdenziale comporta anche l'estinzione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all'impiego dei lavoratori di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
Quindi se la domanda viene accolta il datore di lavoro che ha effettuato la denuncia di ospitalità senza rispettare il termine delle 48 non sarà sanzionato perché la violazione si considera sanata. Invece se la domanda viene rigettata il ritardo sarà punito con la sanzione amministrativa da 160 euro a 1.100 euro, con possibilità di avvalersi dell'oblazione e quindi di pagare 320 euro (ossia il doppio del minimo edittale) ex art. 689/81.
Poiché l'art. 7 del DLgs 286/98 si limita solo a sancire l'obbligo di darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità della pubblica sicurezza senza stabilirne nello specifico le modalità, il Ministero dell'interno ritiene che l'adempimento possa essere effettuato con una raccomandata AR, via fax oppure con altre modalità previste dalle Questure, sempre che l'interessato adotti tutte le cautele necessarie per dimostrare l'assolvimento dell'obbligo di legge.