- L'art. 25 del DLgs 38/2000 (riforma dell'INAIL) ha previsto che a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, l'obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro (ai sensi degli artt. 238/ e 239 del T.U. n. 1124/65) sia posto a carico del datore di lavoro, per gli operai agricoli a tempo determinato e a carico del titolare del nucleo di appartenenza dell'infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi. Il legislatore ha delegato l'istituto assicuratore a stabilire le modalità operative per la denuncia con una propria delibera. Riassumiamo di seguito le istruzioni INAIL contenute nella delibera 19/04/2001 n.239, approvata dal Ministero del lavoro 29/05/2001. Obbligo di denuncia - L'obbligo di denuncia all'INAIL per il datore di lavoro agricolo scatta per gli infortuni accorsi ai lavoratori agricoli a tempo determinato, la cui prognosi preveda che non siano guaribili entro tre giorni, indipendentemente dal fatto che ricorrano o meno gli estremi per l'indennizzabilità. Sede competente e termini - La denuncia di infortunio deve essere fatta alla sede della circoscrizione dell'INAIL nella quale si svolgono i lavori, a meno che l'istituto assicuratore non preveda una sede diversa, entro 2 da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia giorni (data di ricezione del certificato medico) e deve essere corredata dal certificato medico. Se si tratta di infortunio mortale o di infortunio per il quale è previsto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo o mezzo equipollente entro 24 ore dall'infortunio. Nel caso in cui la prognosi di tre giorni accertata per l'infortunio si prolunga al quarto giorno, il termine per effettuare la denuncia decorre da quest'ultimo giorno. Contenuto della denuncia - il datore di lavoro deve indicare nella denuncia di infortunio i seguenti dati: - le generalità dell'infortunato, - il giorno e l'ora in cui si è verificato l'evento, - le cause e le circostanze che hanno determinato l'infortunio, - la natura e la precisa sede anatomica della lesione, - il rapporto e le cause denunciate, - le eventuali alterazioni preesistenti, - le ore lavorate ed il salario percepito dall'assicurato nei 15 giorni precedenti a quello dell'infortunio. Omissioni - se il lavoratore ha trascurato di comunicare l'infortunio al datore di lavoro e quest'ultimo non essendo venuto a conoscenza dell'infortunio non ha fatto la denuncia nei termini (due giorni), l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio non viene corrisposta al dipendente. Pubblica sicurezza - il datore di lavoro nel termine perentorio di due giorni dalla data di ricevimento del certificato medico deve inoltre dare notizia dell'infortunio che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di 3 giorni anche all'autorità di pubblica sicurezza del comune in cui è avvenuto l'infortunio. Se quest'ultimo è avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano. Contenuto della denuncia alla P.S. - la denuncia dell'infortunio all'autorità di pubblica sicurezza deve contenere le seguenti informazioni: - dati identificativi del datore di lavoro, - il luogo il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio; - la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali si è verificato (anche per deficienze in materia di igiene) - i dati personali del lavoratore infortunato - lo stato del lavoratore, le conseguenze probabili dell'infortunio ed il tempo per conoscere l'esito definitivo. - i dati identificativi dei testimoni dell'infortunio Lavoratori agricoli autonomi - gli adempimenti previsti per i datori di lavoro agricoli si applicano anche ai lavoratori agricoli autonomi, sia per il proprio infortunio che per gli infortuni accorsi ai familiari costituenti forza lavoro. Si precisa che se il lavoratore agricolo autonomo è impossibilitato a provvedere alla denuncia dell'infortunio all'INAIL, l'obbligo deve essere adempiuto entro 24 ore dal medico che ha constatato le conseguenze dell'infortunio stesso. Per quanto riguarda invece la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, questa deve essere effettuata dal medico entro due giorni nel caso in cui abbia accertato infortuni che hanno avuto come conseguenza la morte o lesioni tali da prevederne la morte o una inabilità assoluta al lavoro superiore a 30 giorni. Resta disciplinata secondo le modalità dettate dal DPR 1124/65 la denuncia delle malattie professionali in agricoltura.