Demansionamento: solo provando il danno subito si ha diritto al risarcimento
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza 9/07/2018 n.17976, ha ribadito che il lavoratore, per ottenere il risarcimento, deve dimostrare che i danni al bene immateriale della dignità professionale sono derivati dal demansionamento subito.
Nel caso in esame un lavoratore si era rivolto al Tribunale affinché dichiarasse l’illegittimità delle contestazioni disciplinari per condotta inoperosa adottate nei suoi confronti e condannasse l’azienda al risarcimento dei danni conseguenti all’operato demansionamento.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso del lavoratore e ha condanno l’azienda al risarcimento del danno; mentre la Corte d’Appello, in parziale riforma della decisione del Tribunale, ha rigettato la domanda relativa al danno alla professionalità, ma ha condannato il datore di lavoro al pagamento delle spese sostenute dal lavoratore per la consulenza tecnica di parte.
Si è così giunti davanti alla Corte di Cassazione che, richiamando altre pronunce (Cass. sent. n. 23146/2016 e n. 23432/2016) ha precisato che il risarcimento del danno professionale, non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, non può prescindere da una specifica prova della natura e delle caratteristiche del pregiudizio medesimo.
Tale prova può essere acquisita in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, compresa quella per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti quali: le caratteristiche, la durata, la gravità, la conoscibilità all’interno e all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, ed effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto, è possibile risalire all’esistenza del danno.
Tuttavia il ricorso a presunzioni è consentito a condizione che sia stata provata la natura del pregiudizio e che il ricorrente abbia dedotto e provato circostanze diverse ed ulteriori rispetto al mero inadempimento, che possono essere valorizzate per risalire dal fatto noto a quello ignoto, ossia il danno.
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