Demansionamento lungo e risarcimento del danno
A cura della redazione
Il lavoratore che intende richiedere il risarcimento del danno da demansionamento deve darne prova portando in giudizio ad esempio quali elementi presuntivi la qualità e la quantità del lavoro svolto, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa dopo la lamentata dequalificaizone (Cass. 09/07/2008 n.18813).
Più precisamente ha affermato la Suprema Corte, il danno da dequalificazione può assumere diversa natura, potendosi tradurre in un impoverimento della capacità lavorativa acquisita dal lavoratore e dal mancato raggiungimento di una più elevata capacità, o nel pregiudizio derivante da perdita di chance, o ancora nella lesione della propria integrità psico-fisica, o, più in generale, in una lesione alla salute ovvero alla vita di relazione, cui è riconducibile la fattispecie del danno esistenziale, derivante dalla lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della propria personalità nel luogo di lavoro (artt. 1, 2 Cost.).
La molteplicità degli indicati possibili pregiudizi spiega la necessità che il lavoratore indichi in maniera specifica il tipo di danno che assume di avere subito e poi fornisca la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturiti; prova che può essere fornita anche ex art. 2729 cod. civ. attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, sicché a tal fine possono, ad esempio, essere valutate nel caso di dedotto danno da demansionamento, quali elementi presuntivi, la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa dopo la lamentata dequalificazione.
Spetta al lavoratore l'onere di fornire, in primo luogo, l'indicazione del tipo di danno subito, restando in ogni caso affidato al giudice di merito il compito di verificare di volta in volta se, in concreto, il suddetto danno sussista, dopo l'individuazione, appunto, della specie, e determinandone l'ammontare, eventualmente con liquidazione equitativa.
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