Dell'infortunio mortale rispondono il preposto e il direttore di cantiere
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza 6/05/2013 n.19389, ha deciso che in caso di infortunio mortale accorso al lavoratore impiegato in un cantiere, rispondono il preposto ed il direttore dei lavori se hanno omesso qualsiasi informazione sulla sicurezza ai prestatori di lavoro.
Nel caso esaminato dai giudici di legittimità un lavoratore dipendente era deceduto in seguito alla caduta da un tetto che stava ricoprendo con delle lastre, per mancanza di dotazioni di sicurezza, dopo aver perso l’equilibrio.
Il preposto designato dal datore di lavoro e il direttore del cantiere sono quindi stati imputati del reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro.
Il fatto che uno degli imputati ritenuti responsabili dell’accaduto svolgesse mansioni di preposto di cantiere trova conferma nelle deposizioni rese da diversi lavoratori che hanno riferito che tale figura aveva piena disponibilità della gestione delle lavorazioni. L’imputato infatti aveva partecipato ad una riunione nella quale erano presenti tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza del cantiere. Lo stesso soggetto, dopo avere con difficoltà fatto apporre la rete anticaduta sotto il tetto dell’edificio, l’aveva ritenuta superflua e l’aveva fatta rimuovere alla prima occasione.
Il direttore di cantiere invece, anche se la delega ricevuta in ordine alla responsabilità della gestione del cantiere non fosse completa e tale da esonerare il datore di lavoro, non vi è dubbio che debba considerarsi responsabile dell’infortunio mortale per aver omesso ogni iniziativa volta a controllare: la persistente presenza della rete di protezione, l’idoneità del sistema delle funi di trattenuta, nonché l’idoneità professionale del personale occupato dall’azienda subappaltatrice. Le condizioni delle lavorazioni infatti erano conosciute al direttore di cantiere dato che distava poche decine di metri dal punto in cui si è verificato l’infortunio al lavoratore e non poteva non accorgersi delle vistose mancanze antinfortunistiche come l’assenza della rete di protezione e degli idonei agganci per le cinture.
La Corte di Cassazione infine esclude ogni responsabilità del lavoratore deceduto, dato che lo stesso era intento al lavoro che gli era stato demandato ed il mancato aggancio della cintura alla fune trova spiegazione nell’assenza di idonei agganci di sicurezza.
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