L’INPS, con il messaggio 24/06/2020 n.2584, ha precisato che anche la quarantena con sorveglianza attiva o la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, disposte dall’operatore di sanità pubblica prima del 17 marzo 2020, saranno considerati periodo di malattia, con conseguente diritto alla relativa indennità, anche se privi dei certificati del medico curante.

Così come vengono considerati periodi di malattia anche quelli disposti con certificato medico prodotto in assenza del prescritto provvedimento dell’operatore di sanità pubblica (Art. 26, c. 4 del DL 18/2020).

L’INPS, richiamando il testo dell’art. 26 del Decreto Cura Italia, secondo cui il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica, ricorda che il certificato deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica.

Nei casi residuali di certificato emesso in modalità cartacea, lo stesso dovrà essere trasmesso all’Inps nel termine dei due giorni previsti dalla normativa di riferimento.

Pertanto, se il medico curante, nel momento in cui deve rilasciare il certificato, non dispone delle informazioni relative al provvedimento dell’operatore del SSN, queste verranno acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l’operatore citato e comunicate successivamente all’Inps, mediante i consueti canali di comunicazione (posta ordinaria o PEC).

Il lavoratore, in tal modo, comunicherà gli estremi del provvedimento (numero di protocollo, dati della Struttura di sanità pubblica che ha emesso il provvedimento, data di redazione e periodo di sorveglianza prescritto) e il PUC del certificato al quale si riferiscono, allegando, ove possibile, il provvedimento medesimo.

In attesa dell’integrazione da parte del lavoratore, il certificato pervenuto all’Istituto verrà considerato sospeso.

Il Messaggio prende in esame anche la disposizione contenuta nel comma 2 del citato articolo 26 in base al quale peri lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità e per i lavoratori soggetti a immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, l’intero periodo di assenza (quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria) dal servizio debitamente certificato, fino al termine del 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera.

Per entrambe le ipotesi, il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante nelle consuete modalità, garantendo, in tal modo, l’avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione equiparata alla degenza ospedaliera.

L’INPS ricorda che in caso di degenza ospedaliera è prevista una decurtazione ai 2/5 della normale indennità qualora non vi siano familiari a carico e che il termine massimo previsto per la trasmissione della certificazione eventualmente prodotta in modalità cartacea è pari all’anno di prescrizione della prestazione.

Il medico curante è tenuto a precisare, nelle note di diagnosi, l’indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica, riportando altresì i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap ovvero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle Autorità sanitarie locali.

Infine l’INPS ricorda che in caso di malattia conclamata da COVID-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune e viene riconosciuta, ovviamente, anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, sulla base della specifica normativa di riferimento.