L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 23/E del 25 settembre 2017, ha risposto ad ulteriori quesiti sulla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ribadendo che per pagare la seconda rata in scadenza il 30 settembre si ha tempo fino al prossimo 2 ottobre.

La circolare affronta, in particolare, i seguenti aspetti: il modo corretto di compilare il modello di pagamento F24; alcune ipotesi per le quali la definizione agevolata non è applicabile; la legittimazione a presentare la domanda di definizione in caso di fallimento.

Il documento si occupa anche dell’ipotesi in cui sia pendente una controversia avente ad oggetto una sanzione non collegata al tributo e il contribuente abbia già definito, attraverso la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, l’iscrizione a ruolo dei due terzi dell’importo in contestazione. In questo caso, la lite pendente può essere definita con il pagamento del 40% dell’importo della sanzione non collegata al tributo ancora in contestazione (ossia 1/3 non ancora iscritto a ruolo), essendo stata già definita in modo agevolato la restante parte (ossia i 2/3 già iscritti a ruolo).

In caso di fallimento del contribuente, l’Agenzia conferma che l’istanza di definizione agevolata può essere legittimamente presentata dal curatore e, in caso d’inerzia di quest’ultimo, dal fallito.

Il documento di prassi, inoltre, conferma che le somme eventualmente versate a titolo provvisorio da parte dei coobbligati che non aderiscono alla definizione agevolata non possono essere scomputate dall’importo lordo dovuto per la definizione.