Sul supplemento ordinario N. 280 (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007), l'agenzia delle entrate ha reso note le tabelle, elaborate dall'ACI, recanti i costi chilometrici di esercizio di autovetture, motocicli e ciclomotori. Tali tabelle sono valide, così come stabilito dall'art. 51, c. 4, DPR 917/86, e successive modificazioni, ai fini dell'individuazione del reddito in natura convenzionale dei veicoli aziendali concessi ai dipendenti ad uso promiscuo. Il valore annuale del fringe benefit da assoggettare a tassazione e a contribuzione previdenziale e assistenziale, compresi i premi INAIL, per singolo veicolo, è già stato calcolato dall'ACI e riportato nella tabella in esame. Gli importi in questione sono validi per l'anno 2008. Per tutti quei veicoli non compresi nella tabella ACI, che verranno messi in commercio nell'anno 2008, l'ammontare del reddito in natura sarà calcolato considerando quello più similare nella tabella in questione.

Per l'individuazione del reddito imponibile, sia ai fini fiscali che contributivi, si assume il 30% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico d'esercizio desumibile delle tabelle nazionali che l'ACI deve ancora elaborare. Il compenso in natura deve successivamente essere rapportato al periodo dell'anno durante il quale il dipendente/collaboratore ha in uso l'autoveicolo. Se il totale così calcolato è inferiore a Euro 258,23 tale importo è escluso dalla base imponibile. Nel caso in cui l'azienda decidesse di concedere al dipendente/collaboratore l'utilizzo gratuito del box, il valore di tale benefit deve essere considerato separatamente e concorrerà a formare reddito imponibile.

Si ricorda inoltre che, secondo alcune sentenze della Cassazione (n. 16129 - 15 novembre 2002, 11644/2004) il valore in denaro dell'autovettura concessa dal datore di lavoro al lavoratore deve essere computato nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Qui di seguito viene riportato un esempio di calcolo.

 

ESEMPIO DI CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE PER L'ANNO 2008 

 

.          Autovettura Mercedes E 220 CDI 170 CV berlina mod. 2006 (in produzione)

.          Reddito imponibile convenzionale: 15.000 x 0,649386 x 30% =  ? 2.922,24  

 

Così i calcolo per il fringe benefit 2008:

 

1.     Il dipendente utilizza l'auto per tutto l'anno 2008 e non gli verrà effettuata alcuna trattenuta: Il reddito imponibile annuo (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a ? 2.922,24 (? 8,01 giornaliere - ? 243,52 mensili);

 

2.     Il dipendente utilizza l'auto per tutto l'anno 2008 e il datore di lavoro gli effettuerà una trattenuta mensile di 100,00 (comprensiva di IVA 20%): Il reddito imponibile annuo (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a ? 1.722,24 (2.922,24 - 1.200,00); il reddito mensile giornaliero sarà di ? 4,72 mentre quello mensile sarà di ?  143,52;

 

3.     Il dipendente utilizza l'auto per tutto l'anno 2008 e il datore di lavoro gli effettua una trattenuta mensile il cui valore (compreso IVA) risulta pari al fringe benefit:  Non ci sarà reddito imponibile

 

4.     Il dipendente utilizza l'auto solo per i primi due mesi del 2008, pari a 60 giorni e il datore gli effettuerà una trattenuta mensile di ? 150,00 (compresa di IVA 20%): Il reddito imponibile (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a 0 (zero), in quanto il valore del fringe benefit si attesterà a ? 180,37 (2.922,24/365 x 60 - 300,00), valore inferiore al limite di esenzione previsto dall'art. 51, c. 3, DPR 917/86 fissato in ? 258,23, sempre che al dipendente non vengano corrisposti. Nel 2008, altri fringe benefit (anche corrisposti da altri datori di lavoro) i cui valori facciano superare detto limite, in tale ipotesi nel  reddito imponibile entrerà anche l'intero valore di cui sopra (? 180,37).