Il Ministero del Lavoro, per quanto previsto dal D.Lgs. n. 148/2015, articoli 20 e 21, ha emanato il Decreto n. 94033 del 13 gennaio 2016, con il quale ha definito i criteri per l'approvazione dei programmi presentati dalle imprese per le richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria.
Il provvedimento distingue le ipotesi di richiesta della CIGS per riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratto di solidarietà. Inoltre sono definiti i criteri per la concessione del trattamento per le imprese appaltatrici dei servizi di mensa e dei servizi di pulizia, per le imprese artigiane e per i partiti politici.
Si stabilisce che nell’unità produttiva interessata sia da interventi di integrazione salariale ordinaria sia da interventi di integrazione salariale straordinaria, il cumulo dei due distinti benefici è consentito alle seguenti condizioni:
-    Gli interventi di integrazione salariale straordinaria siano esclusivamente quelli approvati ai sensi dell’art. 21, co. 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 148/2015 (ovvero riorganizzazione aziendale; crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa; contratto di solidarietà);
-    I lavoratori interessati ai due distinti benefici siano comunque diversi, e precisamente individuati, tramite specifici elenchi nominativi; tale diversità deve sussistere sin dall’inizio e per l’intero periodo in cui coesistono le due distinte forme di intervento.
Il decreto si applica alle istanze di intervento straordinario di integrazione salariale presentate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, ovvero il 9 febbraio 2016.