Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 1 del 17 gennaio 2023, ha fornito le indicazioni operative che i Fondi di solidarietà devono osservare nel caso in cui intendano fornire, tra le varie prestazioni, anche quella volta ad agevolare nelle aziende la c.d. staffetta generazionale.

Per comprendere la portata dell’intervento ministeriale è opportuno partire dalla fonte normativa e più precisamente dal DL 21/2022 (L. 51/2022) che ha inserito nel D.lgs. 148/2015 due nuove disposizioni all’art. 26 e all’art. 33.

Nell’art. 26 sono previste le prestazioni opzionali e facoltative che le parti sociali possono prevedere in aggiunta a quelle obbligatorie e tra le quali è possibile inserire la staffetta generazionale.

Questa consiste essenzialmente nel versare contributi previdenziali a favore del lavoratore anziano a cui mancano meno di 3 anni per raggiungere i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata.

In sostanza, se questo lavoratore cessa il rapporto di lavoro, il datore di lavoro versa al fondo un contributo straordinario, totalmente a suo carico, che serve a coprire le spese che il Fondo di solidarietà sostiene per il versamento della contribuzione utile al lavoratore cessato ai fini pensionistici, così come previsto dal citato art. 33.

Ma l’azienda non è tenuta solo a versare tale contribuzione straordinaria, ma anche ad assumere contestualmente un giovane di età inferiore a 35 anni, cui deve essere assicurato che il rapporto di lavoro duri almeno 3 anni. L’assunzione può avvenire con contratto a tempo indeterminato oppure con contratto di apprendistato. In quest’ultimo caso devono essere rispettati i limiti anagrafici di cui all’art. 44 del Dlgs 81/2015, ossia da 18 a 29 anni di età.

Pertanto, come sottolinea la circolare, la finalità della prestazione è quella di favorire le transizioni occupazionali e produttive, assicurandosi il versamento mensile di contributi previdenziali a favore dei lavoratori a cui mancano non più di 36 mesi al raggiungimento della pensione anticipata o di vecchiaia consentendo per ogni lavoratore in uscita almeno un’assunzione contestuale di giovani con non più di 35 anni compiuti, cui deve essere assicurato un rapporto di lavoro di almeno 3 anni.

Questa prestazione può essere prevista dai fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26 e 40 del D.lgs. 148/2015, mentre resta preclusa per i fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’art. 27.

Il Ministero del lavoro evidenzia che la previsione di tale prestazione da parte dei fondi è facoltativa né è soggetta a termini decadenziali. Quindi i Fondi possono sempre inserirla tra le prestazioni che possono erogare anche in futuro.

L’attuazione della staffetta generazionale si esplica nell’ambito di accordi sindacali o individuali stipulati con i singoli lavoratori interessati prossimi alla pensione.

Anche se la norma richiede che l’assunzione del giovane under 35 debba avvenire contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro da parte del lavoratore anziano, il Ministero del lavoro ritiene che sia conforme alla legge anche la situazione in cui il dipendente a cui mancano meno di 3 anni per andare in pensione decida di continuare il rapporto di lavoro riducendo il numero delle ore di lavoro giornaliero.

In questo caso si avrebbe una trasformazione da full time a part time. La retribuzione e la relativa contribuzione del lavoratore che compie tale scelta vengono riparametrati al nuovo orario di lavoro e la contribuzione venuta a mancare troverebbe copertura nell’ambito della nuova prestazione.

 Questa modalità garantirebbe oltre al ricambio generazionale voluto dalla norma anche una transizione delle conoscenze ai fini dell’esecuzione della prestazione da parte dei neoassunti.