Definite le modalità operative di trasmissione dei dati al RENTRI
A cura della redazione
Pubblicato il Decreto Direttoriale del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n.143 del 6 novembre 2023
Cosa tratta?
Il Decreto definisce le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), le modalità di accesso e di iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità e le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori. Il provvedimento rappresenta il secondo decreto attuativo, dopo il D.D. 22 settembre 2023, n. 97 che ha definito la tabella delle scadenze. Il Decreto disciplina:
- le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento;
- le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori;
- i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del Registro Elettronico Nazionale con i sistemi adottati dagli operatori;
- le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l’assolvimento degli adempimenti previsti.
Quando entra in vigore?
Dall’8 novembre è attivo il portale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti – RENTRI, da utilizzare secondo le modalità indicate dal presente decreto.
Indicazioni operative
Le modalità operative sono presentate in 18 schede e per ognuna di esse è stato individuato l’obiettivo, i destinatari, le modalità di fruizione, le modalità di accesso e le funzionalità rese disponibili dal servizio. Esse sono articolate nei seguenti raggruppamenti:
- schede 1-3 Iscrizione al RENTRI;
- schede 4-7 Gestione del registro C/S e del formulario cartaceo;
- schede 8-10 Tenuta del registro C/S e del FIR mediante sistemi gestionali;
- schede 11-12 Trasmissione dei dati del registro C/S e del FIR mediante interoperabilità;
- schede 13-15 Tenuta del registro C/S e del FIR e per la trasmissione dei dati mediante servizi di supporto;
- schede 16-18 Requisiti e specifiche tecniche.
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