L'art. 21, comma 6bis, L. 326/2003, ha stabilito il diritto alla deduzione (ndr la legge parla di deduzione ma si ritiene trattasi di detrazione) per i figli a carico di cittadini extra-comunitari è certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia che viene rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d'origine tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano che si trova in quello Stato. Nulla dice il decreto omnibus circa la possibilità di sostituire il certificato di famiglia con l'autocertificazione ai sensi del DPR 445. Nel silenzio della legge si ritiene debba considerarsi escluso.