L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 65 del 2 agosto 2016, ha confermato che sono deducibili dal reddito i contributi versati dai pensionati, anche in favore dei familiari non a carico, al Fondo Sanitario integrativo del gruppo bancario presso cui erano dipendenti.

La deducibilità è riconosciuta nel limite di 3.615,20 euro e nel rispetto delle stesse condizioni previste per i dipendenti in servizio, purché il Fondo persegua esclusivamente fini assistenziali. Ai fini della deducibilità è necessario che i contributi siano corrisposti “in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale”. Questi contributi, come chiarito dalla circolare delle Entrate n. 50/E del 2002, non concorrono a formare il reddito del lavoratore anche se versati in favore di familiari del dipendente, compresi quelli non fiscalmente a carico dello stesso; occorre, in ogni caso, che le somme siano versate ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale.

Considerata l’equiparazione normativa (art. 49 del Tuir) delle pensioni di ogni genere ai redditi di lavoro dipendente, anche i lavoratori in quiescenza possono fruire della deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza ad accordi aziendali. Pertanto, i pensionati, nel rispetto delle medesime condizioni e dei limiti previsti per i dipendenti, possono dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati in favore dei familiari, anche non fiscalmente a carico, al Fondo Sanitario integrativo del gruppo bancario, riconducibile alla tipologia di Ente o Cassa avente esclusivamente fini assistenziali.