L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 30/10/2008 n.411E, ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità dell'agevolazione fiscale, stabilita dall'articolo 100, comma 2, lettera a), del Tuir, alle erogazioni liberali versate a favore di una fondazione senza scopo di lucro, che opera nei settori tipici delle associazioni no profit.
In particolare precisa la risoluzione 411E/2008 secondo quanto stabilito dall'articolo 100 del Tuir, sono deducibili fino a un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato le erogazioni liberali a favore di soggetti che abbiano personalità giuridica e che perseguano esclusivamente una o più attività fra quelle di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto e ricerca scientifica. Infatti, la ratio dall'articolo 100 del Tuir è agevolare unicamente quelle organizzazioni che svolgono un'attività caratterizzata da un elevato e profondo contenuto etico.
Ne consegue che per verificare la deducibilità o meno delle somme versate è necessario definire con chiarezza natura e tipo di attività svolta dall'organismo che riceve la sovvenzione. In particolare il soggetto deve avere personalità giuridica e perseguire, in via esclusiva, scopi ricompresi tra quelli individuati dall'articolo 100 predetto, riscontrabili necessariamente negli statuti o negli atti costituenti dell'organizzazione.
Gli enti beneficiari possono comunque effettuare piccole attività commerciali, che però non devono essere autonome, ma sempre finalizzate al raggiungimento di uno degli obiettivi previsti dalla norma che autorizza allo sconto fiscale.
In conclusione, secondo l'Agenzia delle entrate, i contributi erogati a una fondazione con personalità giuridica e finalità esclusivamente di carattere solidaristico e umanitario, sono deducibili dal reddito d'impresa. Anche la somma versata al Fondo di solidarietà istituito dall'art. 81, comma 29, DL 112/2008 (in Legge 133/2008) rientra tra le iniziative intraprese dal soggetto beneficiario per il raggiungimento degli obiettivi di natura sociale che si prefigge e quindi non preclude l'applicazione della norma agevolativa.