Decreto Ucraina, in Gazzetta la legge di conversione
A cura della redazione
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022, la legge 51/2022 di conversione del D.L. 21/2022 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
In sede di conversione, con riferimento ai "Bonus sociali per elettricità e gas" (art. 6, D.L. 21/2022), il provvedimento precisa che il valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali per elettricità e gas di cui all'art. 1, c. 3, del decreto del MISE del 29 dicembre 2016, come successivamente aggiornato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, è pari a 12.000 euro. Inoltre, per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2022, l'incremento del valore soglia dell'ISEE si applica ai fini dell'estensione dei benefici e con le modalità previste dall'art. 3 del D.L. 17/2022 (L. 34/2022).
In merito agli interventi in materia di lavoro, si segnalano:
• la decorrenza dei termini relativi agli adempimenti a carico dei liberi professionisti in caso di malattia o di infortunio, con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (art. 12 bis, D.L. 21/2022);
• i Fondi di solidarietà bilaterale (di cui all'art. 26, c. 9, lett. c-bis, D.Lgs. 148/2015) che comprendono, per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, possono avere altresì la finalità di assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni (art. 12 ter, D.L. 21/2022);
• previsioni in materia di lavoro sportivo, con riferimento al regime speciale dei redditi dettato per i lavoratori impatriati di cui all'art. 16 del D.Lgs. 147/2015 (art. 12 quater, D.L. 21/2022);
• la proroga al 30 giugno 2024, in caso di contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore a tempo determinato (art. 31, c. 1, D.Lgs. 81/2015), della possibilità per l'utilizzatore di impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato (assunto dall'agenzia a tempo indeterminato) senza che ciò determini in capo all'utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato (art. 12 quinquies, D.L. 21/2022);
• in merito alle comunicazioni di avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali (art. 14, c. 1, secondo periodo, D.Lgs. 81/2008), l'esclusione delle attività autonome occasionali intermediate da piattaforme digitali (D.L. 152/2021 - L. 233/2021). Inoltre, la norma precisa che la comunicazione deve avvenire mediante modalità informatiche e non con SMS o posta elettronica (art. 12 sexies, D.L. 21/2022);
• le modifiche alla L. 113/1985, in materia di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti (art. 12 septies, D.L. 21/2022).
Infine, sono state introdotte ulteriori misure per la liquidità delle imprese (articoli 8 – 10 septies, D.L. 21/2022), nonché per il sostegno dei settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura, della pesca e del turismo (articoli 13 – 22 quater, D.L. 21/2022).
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