Lo schema del D.lgs. che recepisce la Direttiva UE 2019/1152 prevede che le disposizioni in esso contenute trovino applicazione a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data della sua entrata in vigore, che dovrà avvenire entro il 1° agosto 2022, ultimo giorno per recepire la suddetta Direttiva.

Il lavoratore già assunto alla data di entrata in vigore può presentare per iscritto al proprio datore di lavoro o committente una richiesta con cui chiede di fornire, aggiornare o integrare entro 30 giorni le informazioni inerenti il suo rapporto di lavoro, come modificati dal citato schema di D.lgs.

Se il datore di lavoro o il committente non adempiono alla richiesta del lavoratore trovano applicazioni le sanzioni di cui all’art. 19, c. 2 del D.lgs. 276/2003.

Il fatto che il lavoratore non richieda di fornire, aggiornare o integrare le informazioni inerenti il suo rapporto di lavoro non fa venir meno la fruizione delle prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro (eseriodo di prova non superiore a 6 mesi, possibilità di cumulare gli impieghi ecc.).