Lo schema del D.lgs. che recepisce la Direttiva UE 2019/1152 ha rivisto gli importi delle sanzioni amministrative che trovano applicazione nei confronti del datore di lavoro che omette o ritarda di fornire al lavoratore le informazioni inerenti il rapporto di lavoro.

In origine, l’art. 4 del D.lgs. 152/1997 prevedeva che in caso di mancato o ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi informativi, il lavoratore potesse rivolgersi alla DTL affinché intimasse al datore di lavoro di fornire le informazioni entro 15 giorni.

In caso di inottemperanza alla richiesta di DPL, al datore di lavoro veniva comminata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 9-bis, c. 3 del DL 510/1996 (L. 608/1996) che andava da 100 a 500 euro. La disposizione originaria prevedeva anche che le omissioni o le inesattezze relative alle indicazioni informative venissero punite con la sanzione amministrativa da 51,65 euro a 258,23 euro.

Adesso il legislatore modifica l’intero articolo, compresa la rubrica che da Misure di tutela passa a sanzioni.

Il nuovo articolo prevede che il lavoratore denunci il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi informativi all’ITL che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione amministrativa di cui all’art.19, c. 2 del D.lgs. 276/2003.

Quest’ultima norma è stata novellata dall’art. 5, c. 4 dello schema di recepimento della Direttiva.

Si prevede che la violazione degli obblighi sulle informazione base inerenti il rapporto di lavoro sia punita con la sanzione amministrativa da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.

Se la violazione invece si riferisce alle informazioni aggiuntive previste in caso di utilizzo dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati la sanzione amministrativa pecuniaria è da 100 a 750 euro per ciascun mese di riferimento, a cui si possono aggiungere le sanzioni in cavo di violazione della privacy.

Se la sanzione si riferisce a più di 5 lavoratori la sanzione amministrativa è da 400 1.500. Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori, la sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Infine, la mancata comunicazione delle informazioni e dei dati alle RSA o RSU oppure ai sindacati territoriali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.500 euro.