Lo schema del D.lgs. che recepisce la Direttiva UE 2019/1152 aumenta il numero di informazioni che il datore di lavoro deve fornire al lavoratore distaccato in uno Stato membro o in un Paese terzo nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, prima della partenza per l’estero.

Più precisamente il lavoratore dovrà essere informato su:

·         - il Paese o sui Paesi in cui deve essere svolto il lavoro all’estero e la durata prevista;

·         - la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione;

·         - le eventuali prestazioni ulteriori in denaro o in natura inerenti gli incarichi svolti;

·         - le condizioni che disciplinano il rimpatrio, se previsto;

·         - la retribuzione a cui ha diritto il lavoratore conformemente al diritto applicabile dello Stato membro ospitante;

·         - le eventuali indennità specifiche per il distacco e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio;

·         - l'indirizzo del sito internet istituzionale dello Stato membro ospitante in cui sono pubblicate le informazioni sul distacco.

Al di fuori dei casi di distacco, al lavoratore che viene inviato in missione in un altro Stato membro o in un Paese terzo per un periodo superiore a 4 settimane consecutive, il datore di lavoro comunica per iscritto, prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro nonché le informazioni sullo stesso.

Quanto detto non vale per il personale dipendente della PA né ai lavoratori marittimi e della pesca.