Decreto trasparenza: informazioni incomplete se si consegna l’Unilav
A cura della redazione
Lo schema del D.lgs., che recepisce la Direttiva UE
2019/1152, prevede che il datore di lavoro può assolvere l’obbligo di informare
il lavoratore sugli elementi attinenti il rapporto di lavoro previsto dal nuovo
art. 1 del D.lgs. 152/1997 consegnando copia della comunicazione obbligatoria
inviata al Centro per l’impiego.
Se si dovesse utilizzare l’Unilav però sarà necessario integrare le informazioni da rendere al lavoratore con un documento scritto ulteriore.
Infatti, confrontando l’elenco dei dati presenti nell’Unilav e quelli previsti dal citato art. 1 si può notare che la comunicazione obbligatoria non è esaustiva.
Entrando nel dettaglio l’Unilav comprende: l’identità delle parti, il luogo di lavoro, la sede e il domicilio del datore di lavoro, l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, la data di inizio del rapporto di lavoro, la tipologia, l’importo della retribuzione, il contratto collettivo applicato e gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi.
Ne consegue che il datore di lavoro, come sopra ricordato, dovrà integrare dette informazioni con un documento scritto, che l’art. 1 consente di consegnare non immediatamente dopo l’instaurazione del rapporto di lavoro, ma ben entro i 7 giorni successivi.
Di quali dati si tratta? Nello specifico: del periodo di prova, delle indicazioni sulla formazione che deve essere erogata dal datore di lavoro, delle ferie e degli altri concedi retribuiti, del preavviso, la programmazione dell’orario normale di lavoro.
Ma non tutte le predette informazioni devono essere rese entro 7 giorni. L’art. 1 citato prevede che, tra le altre, le indicazioni sulla formazione e sul preavviso possono essere fornite al lavoratore entro un mese dall’inizio della prestazione lavorativa.
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