Decreto Trasparenza: incrementate le misure di tutela del rapporto di lavoro
A cura della redazione
Lo Schema del D.lgs. che recepisce la Direttiva UE 2019/1152 fornisce anche le misure di tutela del rapporto di lavoro come la possibilità di promuovere un tentativo di conciliazione ovvero ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato in caso di violazione dei diritti sanciti dallo stesso schema di D.lgs. e dal D.lgs. 152/1997. Resta comunque salva la possibilità di adire l’autorità giudiziaria e amministrativa e le specifiche procedure eventualmente previste dalla contrattazione collettiva.
Se il datore di lavoro adotta comportamenti ritorsivi o che determinano effetti sfavorevoli nei confronti dei lavoratori o dei loro rappresentanti che hanno presentato un reclamo o hanno promosso un procedimento, anche non giudiziario, per garantire il rispetto dei diritti sanciti dallo stesso schema di D.lgs. e dal D.lgs. 152/1997, viene punito con la sanzione da 250 euro a 1500 euro.
Per far applicare la predetta sanzione i lavoratori possono rivolgersi all’INL presentando apposita denuncia direttamente o tramite l’organizzazione sindacale delegata.
Il lavoratore che esercita i diritti sanciti dallo stesso schema di D.lgs. e dal D.lgs. 152/1997 non può essere licenziato né può essere destinatario di trattamenti pregiudizievoli.
I lavoratori eventualmente licenziati possono richiedere espressamente i motivi delle misure adottate. Il datore di lavoro e il committente hanno tempo 7 giorni dall’istanza per fornire, per iscritto, tali motivazioni.
Infine se il lavoratore ricorre all’autorità giudiziaria lamentando la violazione dei divieti di licenziamento o applicazione di trattamenti sfavorevoli, spetta al datore di lavoro e al committente l’onere di provare che i motivi che stanno alla base dei provvedimenti adottati non sono riconducibili a quelli vietati.
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