Decreto trasparenza: aumentano le informazioni sul rapporto di lavoro
A cura della redazione
L’art.4, c. 1, lett. a) dello schema del D.lgs. che recepisce la Direttiva UE 2019/1152 sostituisce l’art. 1 del D.lgs. 152/1997 contenente l’elenco delle informazioni che il datore di lavoro o il committente devono rendere al lavoratore all'atto dell'assunzione o instaurazione del rapporto di lavoro.
In particolare i dati che devono essere forniti al lavoratore sono i seguenti:
- - L’identità delle parti ivi compresa quella dei co-datori (art.30, c. 4-ter e 31, cc. 3-bis e 3-ter D.lgs. 276/2003);
- - Il luogo di lavoro (in mancanza di un luogo fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro);
- - La sede o il domicilio del datore di lavoro;
- - La data di inizio del rapporto di lavoro;
- - la tipologia del rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la data di conclusione o la durata dello stesso;
- - La durata del periodo di prova se previsto;
- - L’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
- - L’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
- - La durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
- - La programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turn, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
- - La procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
- - Nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;
- - Il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro se prevista;
- - Il contratto collettivo, anche aziendale applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
- - Se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:
1) la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite.
2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative.
3) il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico.
- Gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.
Gli ultimi due punti non sia applicano ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca.
Come sopra accennato le informazioni devono essere rese anche dai committenti ai lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, collaborazioni etero-organizzate e di contratti di prestazioni occasionali.
Le informazioni sono conservate e rese accessibili al
lavoratore e il datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o
della ricezione.
Si ricorda che qualsiasi variazione degli elementi del contratto dopo l’assunzione, che non deriva direttamente dalla modifica di disposizione legislative o regolamentari ovvero dalle clausole del contrato collettivo, va comunicata al lavoratore per iscritto, entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica.
Infine si evidenzia che le disposizioni normative e dei contratti collettivi nazionali relative alle informazioni che devono essere comunicate dai datori di lavoro sono disponibili a tutti gratuitamente e in modo trasparente, chiaro, completo e facilmente accessibile, tramite il sito internet del Ministero del lavoro.
L’obbligo di informazione è assolto mediante consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente:
- del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto.
- della copia della copia di comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (art.9-bis DL 510/1996 – L. 608/1996)
Le informazioni relative a somministrazione di lavoro, formazione, ferie e altri congedi, preavviso, contratto collettivo, enti e istituti previdenziali e assicurativi, possono essere fornite entro un mese dall’inizio della prestazione lavorativa.
Le informazioni non contenute nei predetti documenti sono in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i 7 giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa.
In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di un mese dalla data di instaurazione, al lavoratore deve essere consegnata, al momento della cessazione del rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le informazioni, se tale obbligo non è già stato adempiuto.
Si segnala che il nuovo art.1 non contiene più la disposizione secondo cui l’informativa può essere effettuata anche mediane il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.
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