Decreto trasparenza: ampliato l’elenco dei soggetti obbligati a fornite l’informativa ai lavoratori
A cura della redazione
Lo Schema del D.lgs. che attua la Direttiva UE 2019/1152 (che l’Italia deve recepire entro il 1° agosto 2022), approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso mese di marzo 2022 e ora sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari, prevede che siano tenuti ad informare i lavoratori sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e le condizioni di lavoro, non solo i datori di lavoro subordinato, compreso quello agricolo, sia a termine che a tempo indeterminato (incluso il contratto part time), ma anche quelli che forniscono la somministrazione di lavoro e il lavoro intermittente.
E’ stato infatti ampliato l’ambio di applicazione dell’art. 1 del D.lgs. 152/1997 includendovi anche i committenti delle collaborazioni con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dallo stesso committente (c.d. collaborazioni etero-organizzate di cui all’art. 2, c. 1 del D.lgs. 81/2015).
Inoltre sarà tenuto a fornire le informazioni sul rapporto di lavoro anche il committente nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 409 c.p.c.) e nei contratti di prestazione occasionale (art. 54-bis del DL 50/2017 – L. 96/2017).
Le informazioni dovranno essere rese inoltre dati datori di lavoro ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca e ai lavoratori domestici.
Restano invece esclusi i rapporti di lavoro autonomo - di cui al Titolo III del Libro V del c.c. e di cui al D.lgs. 36/2021, i rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di 3 ore a settimana in un periodo di riferimento di 4 settimane consecutive (a meno che non è stata stabilita una quantità garantita di lavoro retribuito prima dell’inizio del lavoro), i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale e le collaborazioni prestate nell’impresa del datore di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il terzo grado, che siano con lui conviventi.
Invece in ambito pubblico, le informazioni dovranno essere rese ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni (ad eccezione di quelli in servizio all’estero) e a quelli degli enti pubblici economici.
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