Decreto sviluppo: in G.U. la legge di conversione
A cura della redazione
E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 187/2012 la legge 134/2012 di conversione del decreto sviluppo (DL 83/2012) che prevede tra le diverse disposizioni, la possibilità anche a chi ha più di 35 anni, di costituire una società a responsabilità limitata c.d. a capitale ridotto.
Originariamente, tale possibilità era stata riservata soltanto a coloro che aveva meno di 35 anni di età, ma la necessità di favorire comunque l’imprenditoria giovanile, ha indotto il legislatore ad estendere l’opportunità di costituire srl con il capitale di 1 euro anche a coloro che hanno superato detto limite. E' inoltre prevista la concessione di un credito agevolato ai giovani con meno di 35 anni di età che intendono intraprendere un'attività imprenditoriale costituendo una srl a capitale ridotto.
Di particolare interesse è anche la disposizione che riconosce un credito d’imposta ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori con laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico, da impiegare in attività di ricerca e sviluppo o in possesso di un dottorato di ricerca. Un credito d'imposta è riconosciuto anche ai contribuenti che alla data del 20 maggio u.s. avevano sede legale od operativa e svolgevano attività d'impresa o di lavoro autonomo in uno dei Comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma.
La legge di conversione del DL 83/2012 modifica anche la legge sulla Riforma del lavoro ed in particolare le disposizioni sulle partite Iva. Più precisamente i limiti di reddito e di durata della prestazione che rappresentano indici che fanno scattare la presunzione di subordinazione, devono essere valutati nell’arco di un biennio solare anziché sulla base di un solo anno.
Novità si registrano anche in materia di contratto a tempo determinato. In sostanza vengono ridotti gli intervalli temporali tra un contratto e l’altro per i lavoratori stagionali ed in tutti gli altri casi previsti dalla contrattazione collettiva.
Per quanto riguarda gli iscritti alla Gestione separata INPS (senza altra copertura previdenziale) l’aliquota contributiva pensionistica rimane invariata al 27% per tutto il 2013. L’incremento scatterà quindi dal 2014 (28%) fino ad arrivare progressivamente al 33% nel 2018.
Vengono modificati i criteri di determinazione della base di computo per l’applicazione degli obblighi di assunzione dei disabili. La norma adesso esclude dalla base di calcolo i lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata non superiore a 6 mesi.
Inoltre viene prorogata fino al 2014 l’indennità di mobilità a requisiti pieni.
Si segnala altresì che, per consentire ai lavoratori l'espletamento delle loro attività in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, il 35% delle risorse destinate nell'esercizio 2012 dall'Inail al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, saranno destinate al finanziamento, anche attraverso la ricostruzione e la messa in sicurezza, dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia, la Lombardia e il Veneto.
Il provvedimento prevede anche la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore del versamento Irpef e IVA, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, in relazione alle prestazioni effettuate in riferimento al rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti scaduti alla data del versamento sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento può avvenire anche attraverso un'asseverazione dei consulenti del lavoro.
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