I lavoratori stagionali, i quali abbiano già fruito delle indennità di cui al decreto Ristori (D.L. 137/2020), non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum prevista dal decreto Sostegni, pari a 2.400 euro. È uno dei chiarimenti dell’INPS, contenuti nella circolare 65/2021.