Decreto Sostegni: le indicazioni per l'indennità una tantum ai lavoratori
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 65 del 19 aprile 2021, ha fornito precisazioni in merito all’erogazione dell’una tantum di un’ulteriore indennità, di importo pari a 2.400 euro, prevista dal cd decreto Sostegni.
L’erogazione riguarda i seguenti lavoratori:
- i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori intermittenti;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dello spettacolo.
Tutti coloro che hanno già fruito delle indennità del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum del decreto Sostegni, ma la stessa sarà erogata dall’INPS con le modalità di quelle precedenti.
Nel documento di prassi sono rese disponibili le tabelle con i codici ATECO per i quali può essere concessa l’indennità ai settori Turismo e Stabilimenti termali. Sono inoltre fornite indicazioni ai lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori, sulla modalità di presentazione della domanda e sul regime di compatibilità.
La circolare precisa che per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione quindi del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo di cui al richiamato articolo 3, del D.lgs n. 22 del 2015.
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