L’art. 9 del decreto legge c.d. Sostegni-bis, licenziato nel CdM n. 20 del 20 maggio 2021, attraverso la modifica dell’art. 68, c. 1, lett. a), del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) e dell’art. 152, c. 1, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), ha disposto un’ulteriore proroga (fino al 30.6.2021) dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dei pignoramenti.

In particolare, in virtù della modifica dell’art. 68, D.L. 34/2020, si prevede che i versamenti, scadenti nel periodo dall’8.3.2020 (per i soggetti della prima zona rossa, la sospensione decorre dal 21.2.2020 – A.E., Vademecum 21.5.2020) al 30.6.2021 (prima era il 30.4.2021), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L. 78/2010, debbano essere effettuati entro il 31.7.2021 (prima della proroga, il termine ultimo era il 31.5.2021).

Sono ricompresi nella sospensione anche le notifiche delle nuove cartelle e degli invii di altri atti della riscossione. La sospensione riguarda anche la possibilità per l’Agenzia delle Entrate - Riscossione di avviare azioni cautelari ed esecutive, quali fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Per ciò che concerne, invece, i pignoramenti, si dispone la ripresa, dal 1° luglio 2021 (prima della proroga, il termine era fissato al 1° maggio 2021), degli obblighi di accantonamento (sospesi dal 19.5.2020 al 30.6.2021) derivanti da pignoramenti presso terzi effettuati prima del 19.5.2020 dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’Albo ex art. 53 del D.Lgs. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto sostegni-bis e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell’art. 30, c. 1, del DPR 602/1973, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell’art. 27, c. 1, del D.Lgs. 46/1999.