Il Decreto Sostegni Bis è Legge
A cura della redazione
Con 213 voti favorevoli, 28 contrari e un'astensione, giovedì 22 luglio, il Senato della Repubblica ha rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione definitiva del DDL n. 2320, di conversione, con modificazioni, del DL n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali.
Tra le novità di maggior rilievo, rispetto al testo del DL 73/2021, in ambito di lavoro, si segnalano le seguenti.
Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 alle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. Criteri e modalità di fruizione verranno definiti con il decreto del MISE.
Vengono modificati i termini di versamento delle rate della definizione agevolata dei carichi fiscali, relativi a: rottamazione-ter delle cartelle esattoriali; definizione agevolata delle risorse proprie UE; e saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà economica.
Si considera tempestivo e tale da non pregiudicare l’efficacia delle relative definizioni agevolate il versamento, se effettuato integralmente e con ritardo non superiore a cinque giorni: entro il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020; entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020; entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020; entro il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020; entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
Viene esteso il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile dello stesso periodo dell’anno precedente.
Il credito d'imposta spetta anche in assenza di tali requisiti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Per tali imprese il credito spetta, rispettivamente, nelle misura del 40% e del 20%.
Il credito d'imposta spetta nei limiti del Temporary Framework.
Il credito d'imposta nella misure del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale è riconosciuto anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.
Vengono riservate risorse al fine di finanziare l'esecuzione gratuita di test molecolari e antigenici rapidi per l'ottenimento della certificazione verde per i cittadini con disabilità o in condizioni di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti Covid-19 a causa delle patologie ostative certificate.
Spetta ad un decreto interministeriale stabilire criteri e modalità.
Al fine di non applicare, nei confronti dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa e con riferimento al periodo dal 1° febbraio al dicembre 2021, le riduzioni degli importi del trattamento di mobilità in deroga, previste dalla L. 92/2012 nei casi di terza e quarta proroga, vengono stanziati 500.000 euro.
Si prevede che i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti integrativi per COVID-19, scaduti nel periodo 1° febbraio 2020 – 30 aprile 2021, sono differiti al 31 luglio 2021.
Viene modificato l'art. 19 del D.Lgs. 81/2015 prevedendo che i contratti collettivi possono individuare le esigenze in presenza delle quali il contratto a tempo determinato può avere una durata superiore a 12 mesi, nel rispetto del limite massimo di 24 mesi.
Tale condizione si aggiunge alle cd. causali già previste dalla normativa vigente (di cui all’art. 19, c. 1, del D.Lgs. 81/2015).
Qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro, la disposizione per cui può essere apposto al contratto di lavoro un termine di durata superiore a 12 mesi e comunque non eccedente i 24 mesi, si applica fino al 30 settembre 2022.
Si prevede che non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati, in via eccezionale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
Viene estesa al settore creativo, culturale e dello spettacolo la decontribuzione già prevista fino al 31 dicembre 2021 per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio.
Il beneficio consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
Ai fini della concessione dell’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 1, commi da 20 a 22-bis, della L. 178/2020, la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a decorrere dal 1° marzo 2022.
Il provvedimento riconosce alle imprese che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, un credito d’imposta in misura pari al 25%.
Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute, fino all’importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0.
Si prevede un credito d’imposta da riconoscere alle imprese che attuano programmi di formazione professionale di alto livello dei dipendenti. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né alla base imponibile IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24.
Spetta ad un decreto interministeriale definire le disposizioni di attuazione.
Si specifica che la possibilità per cittadini ed imprese di presentare dichiarazioni sostitutive, in tutti i procedimenti avviati ad istanza di parte che hanno ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da parte della pubblica amministrazione relativi all’emergenza Covid, anche in deroga alla legislazione in vigore in materia, risulta applicabile fino alla vigenza del “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto della emergenza epidemiologica da COVID” approvato dalla Commissione europea. Tale quadro è stato adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020 e, successivamente, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021.
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