Sulla G.U. n. 314/2020 è stata pubblicata la Legge 173/2020 di conversione del DL 130/2020 meglio noto come Decreto Sicurezza, che tra le varie modifiche apportate al TU Immigrazione introduce anche l’art. 38-bis che regolamenta il permesso di soggiorno di breve durata per gli studenti di filiazioni in Italia di università o Istituti superiori di insegnamento universitaria straniere.

Il permesso di soggiorno va ad aggiungersi agli altri soggiorni di breve durata degli stranieri per visita, affari, turismo, studio, non superiori a centocinquanta giorni. Viene, altresì, previsto che i predetti studenti possano soggiornare, entro i citati termini, purché, oltre ad essere entrati regolarmente in territorio italiano, siano in possesso del visto per studio rilasciato per l'intera durata del corso nonché della relativa dichiarazione di presenza.

La Legge 173/2020 prevede inoltre che in caso di mancata pubblicazione del DPCM sui flussi d’ingresso annuali, il Presidente del Consiglio dei ministri possa provvedere in via transitoria, con proprio decreto. Sono quindi soppressi il termine del 30 novembre di ciascun anno e il limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato, originariamente previsti dall’art. 3 del T.U. immigrazione.

Inoltre tra i permessi che possono essere convertiti in motivi di lavoro è stato inserito anche quello per cure mediche dovute a gravi condizioni psico-fisiche o gravi patologie (art. 6 del T.U. immigrazione). Il provvedimento ha cambiato anche la dicitura. Prima faceva riferimento alle condizioni di salute di particolare gravità.

Anche i casi in cui opera il divieto di respingimento e di espulsione (art. 19 T.U., immigrazione) sono stati implementati ricomprendendo anche l’orientamento sessuale e l’indennità di genere. Sempre in tema di divieto di respingimento e di espulsione è stato inserito, tra le casistiche, anche quello relativo al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano e la fattispecie riguardante il caso in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporta una violazione al diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che non sussistano ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, di protezione della salute.

Riguardo al rilascio del permesso di soggiorno per ricerca (art. 27-ter T.U. immigrazione) è venuta meno la previsione sia del possesso dei requisiti reddituali sia dell'ottemperanza all'obbligo di assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità.

Vengono ridotti i termini per l’ottenimento della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione. Infatti la forbice da 24 a 48 mesi viene sostituita con da 24 a 36 mesi.

Infine il permesso di soggiorno per calamità (art. 20-bis del T.U. immigrazione) adesso viene rilasciato quando lo straniero versa in una situazione di grave calamità e non più in una situazione di contingente ed eccezionale calamità. La Legge 173/2020 è intervenuta anche da un lato sul rinnovo di tale permesso eliminando il limite dei sei mesi e dall’altro consentendo la conversione in motivi di lavoro.