Decreto sicurezza, approvazione definitiva del DDL di conversione
A cura della redazione
La Camera dei deputati, nella seduta del 28/11/2018 ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dal Senato della Repubblica, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica.
Il provvedimento sopprime l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, previsto dall’art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 286/1998, disciplinando al suo posto forme speciali di permesso di soggiorno temporaneo connesse a specifiche esigenze di carattere umanitario.
In particolare possono essere rilasciati permessi di soggiorno speciale:
- per cure mediche;
- per motivi di protezione sociale ossia per le vittime di violenza o di grave fruttamento con concreti pericoli per l'incolumità dello straniero (ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico);
- per le vittime di violenza domestica, in presenza dunque di accertate situazioni di violenza o abuso e allorché emerga un concreto ed attuale pericolo per l'incolumità dello straniero, intendendosi per violenza domestica uno o più atti gravi ovvero non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima (ai sensi dell'articolo 18-bis del Testo unico);
- per situazioni di contingente ed eccezionale calamità, la quale non consenta allo straniero il rientro e la permanenza nel Paese di provenienza in condizioni di sicurezza (ai sensi del novello articolo 20-bis del Testo unico);
- in casi di particolare sfruttamento del lavoratore straniero, il quale abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato contro il datore di lavoro (ai sensi dell'articolo 22, comma 12-quater del Testo unico);
- per atti di particolare valore civile (ai sensi del novello articolo 42- bis del Testo unico);
- per i casi di non accoglimento della domanda di protezione internazionale e al contempo di non sottoponibilità dello straniero ad espulsione e respingimento verso uno Stato in cui egli possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione) o ancora, verso un Stato per cui si abbiano fondati motivi di ritenere che egli rischi di esservi sottoposto a tortura (anche alla luce di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani) (ai sensi del novellato articolo 32, comma 3 del decreto legislativo n. 25 del 2008).
Si stabilisce che il permesso di soggiorno speciale per le vittime di violenza domestica, della durata di un anno, consenta l’accesso ai servizi assistenziali ed allo studio nonché l’iscrizione nell’elenco anagrafico previsto per i servizi alle persone in cerca di lavoro (di cui all’articolo 4 del d.P.R. n. 442 del 2000) o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età.
Alla scadenza, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio (qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi).
Anche il permesso accordato al lavoratore straniero oggetto di particolare sfruttamento, il quale denunci il datore di lavoro e cooperi al procedimento penale, consente lo svolgimento di un’attività lavorativa. Alla scadenza può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.
Medesimo discorso vale per il permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile. Siffatto permesso di soggiorno, rilasciato dal questore ha durata di due anni, è rinnovabile, consente l’accesso allo studio nonché a svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.
Invece il permesso di soggiorno per calamità è rilasciato da questore per la durata di sei mesi; è valido solo nel territorio nazionale; consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Particolarmente interessante anche l’articolo 26 del Decreto sicurezza che include il prefetto tra i destinatari della notifica preliminare da inviare prima dell’inizio dei lavori in alcuni cantieri temporanei o mobili. A tal fine, viene modificato l’articolo 99, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, dedicato alle misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. La norma previgente stabiliva che dovesse essere inviata una notifica preliminare, prima dell’inizio dei lavori, solo all’ASL e all’INL territorialmente competenti, da parte del committente o del responsabile dei lavori.
Si ricorda che la notifica riguarda: i cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (fattispecie di cui all’articolo 90, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni); i cantieri che ricadano nella precedente categoria per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera; i cantieri in cui operi un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
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