Il 30 ottobre 2014, è stato approvato definitivamente il Decreto Legislativo sulla semplificazione fiscale (atto n.99-bis/2014 in attesa di pubblicazione sulla G.U.) che attua la legge 11 marzo 2014, n. 23 che ha delegato il Governo a realizzare un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. 

Diverse sono le disposizioni che interessano il mondo del lavoro. 

In particolare l’art.1 e ss. prevedono che potranno utilizzare la dichiarazione precompilata i lavoratori dipendenti e assimilati e i pensionati, ovvero coloro che hanno i requisiti per presentare il mod. 730. L’Agenzia delle entrate dovrà trasmettere la dichiarazione precompilata entro il 15 aprile di ogni anno, che in ogni caso potrà essere anche modificata.

Rimane di 5 giorni il termine per la trasmissione della certificazione corretta senza incorrere in sanzioni, così come viene confermata la sanzione di 100 euro per omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati per i datori di lavoro tenuti a trasmettere entro il 7 marzo la certificazione delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati. 

Inoltre non viene abrogato per il 2015 il modello 770. Infatti non tutte le informazioni contenute nella dichiarazione dei sostituti d’imposta possono essere inserite nel mod. CUD. In ogni caso si ipotizza un graduale processo di eliminazione del mod. 770 con un successivo decreto legislativo diretto a rivedere le funzioni dei sostituti d’imposta.

Il DLgs 99-bis/2014 fissa al 7 luglio il termine per la consegna ai contribuenti della dichiarazione al fine di rendere disponibile ai contribuenti quella elaborata, prima dell’invio all’Agenzia delle entrate. 

Il visto di conformità non viene apposto su tutti i dati della dichiarazione ma solo sui dati pertinenti, ivi inclusi quelli forniti con la dichiarazione precompilata. 

E’ stato anche uniformato, per i soggetti privi di sostituto d’imposta, il termine a quello previsto per gli altri contribuenti. Se nella dichiarazione emerge un debito, il pagamento deve essere comunque effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

L’art. 6 interviene in merito alle sanzioni applicabili al CAF o al professionista in caso di visto di conformità infedele. In particolare viene esclusa la responsabilità del CAF o dei professionisti nel caso in cui l’infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa del contribuente. Si prevede di ridurre la sanzione a carico degli intermediari nei casi di presentazione della dichiarazione rettificativa o di una comunicazione che contenga i dati della rettifica entro il 10 novembre. Aumenta da 30 a 60 giorni il tempo concesso agli intermediari per fornire riscontro alle richieste di controllo documentale.

Interessante anche l’art. 15 che prevede alcune disposizioni per favorire la trasparenza e la semplificazione delle operazioni poste in essere dai sostituti d’imposta nell’attività di assistenza fiscale. La modifica rileverebbe solo ai fini del software di produzione del mod. F24 e avrebbe carattere non sostanziale. La norma consentirebbe una semplificazione del mod. 770 con una semplificazione dei quadri da compilare a vantaggio dei sostituti.

L’art. 28 intende superare la vigente disciplina della responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore per le ritenute fiscali, mantenendo l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale. A tal fine il nuovo articolo 28, al comma 1, elimina la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore. Sono soppresse anche le modalità applicative della norma e la procedura sanzionatoria. Il comma 2, intervenendo sulla vigente disciplina in tema di responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore per i trattamenti retributivi da corrispondere ai lavoratori (comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto), prevede che il committente convenuto in giudizio per il pagamento dei trattamenti retributivi sia tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta, compreso il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente. Il comma 3 prevede che l’INPS renda disponibile all’Agenzia delle entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti, al fine di consentire il riscontro della correttezza degli obblighi da parte dei datori di lavoro (ritenuta d’acconto con obbligo di rivalsa).

L’art. 35 intende modificare i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività dei CAF e società che svolgono assistenza fiscale, al fine di garantirne l’idoneità tecnico-organizzativa. 

Infine l’art. 36 è volto a semplificare gli adempimenti relativi al processo tributario. In particolare l’appellante presso la commissione tributaria regionale non è più soggetto all’onere di depositare, a pena di inammissibilità, copia dell’appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata.