Decreto semplificazione: in G.U. le novità contenute nella Legge di conversione
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 193/2022 è stata pubblicata la Legge 4/08/2022 n. 122 di conversione del DL 73/2022, meglio noto come Decreto semplificazione, che tra le novità d’interesse per il mondo del lavoro prevede la dematerializzazione della scheda per la scelta di destinazione dell’8x1000, del 5x1000 e del 2x1000 in caso di 730 presentato tramite il sostituto d’imposta.
Più precisamente l’art. 2 prevede che il sostituto d’imposta comunichi ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale e di adempiere ad una serie di obblighi tra cui trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
L’art.3-bis amplia l’utilizzo del modello F24 per il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dello Stato e degli enti territoriali e previdenziali. In particolare, spetta ad un Decreto del MISE il compito di elencare e disciplinare le tipologie di versamenti che possono essere pagate con F24.
L’art. 6 prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista (soggetti non previsti dalla previgente disciplina), senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Su questi dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
L’art.10 interviene in materia di IRAP. In particolare è limitata al personale dipendente diverso da quello a tempo indeterminato dei soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (si tratta delle società di capitali e enti commerciali, società di persone e imprese individuali, banche e altri enti e società finanziarie, imprese di assicurazione, alcuni soggetti del settore agricolo, le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni), la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti passivi d’imposta (ad eccezione delle amministrazioni pubbliche e degli organi costituzionali) dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo. La medesima deduzione è prevista integralmente in favore dei soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli 10, comma 1 e 10-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (si tratta delle Amministrazioni pubbliche previste dal decreto legislativo n. 29 del 1993, la Camera dei deputati, il Sentato della Repubblica, la Corte Costituzionale, gli organi legislativi delle Regioni a statuto speciale, gli enti privati non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciale).
Le modifiche decorrono dal periodo d’imposta precedente a quello in corso al 2022, ferma restando la possibilità, ove ritenuto più agevole, per detto periodo, di compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte e quindi secondo la normativa previgente.
L’art.41-bis apporta modifiche all'articolo 23 della legge n. 81 del 2017 relativa alla disciplina dello smart working. Più precisamente si stabilisce che con decorrenza dal 1° settembre 2022 il datore di lavoro comunichi in via telematica al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate dal DM n. 149 del 22/08/2022. I dati sono poi resi disponibili all’INAIL con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. n. 82 del 2005). In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal citato decreto del Ministro del lavoro, si applica la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
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