L’INPS, con la circolare n.24 del 11/02/2021, è intervenuto sull’esonero contributivo alternativo agli ammortizzatori sociali di cui al D.L. 137/2020, ricordando che l’applicazione delle 4 settimane è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e che con successivo messaggio verranno fornite le istruzioni per la fruizione della misura, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Come già evidenziato per l’esonero di cui all’art.3 del Decreto Agosto, l’importo dell’agevolazione potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale nel mese di giugno 2020.

Ai fini della verifica del rispetto del presupposto legittimante il riconoscimento dell’esonero (ossia la fruizione degli ammortizzatori nel mese di giugno 2020) è necessario fare riferimento alle singole matricole INPS attribuite ai datori di lavoro in ragione del diverso inquadramento previdenziale.

L’ammontare dell’esonero così determinato costituisce l’importo massimo riconoscibile ai fini dell’agevolazione.

Tale importo può essere fruito, fino al 31 gennaio 2021, per un periodo massimo di quattro settimane e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.

Pertanto, in virtù del tenore letterale della norma, nelle ipotesi in cui il calcolo della contribuzione non versata per le ore di integrazione salariale possa determinare un credito potenzialmente fruibile per un periodo superiore a 4 settimane, resta fermo il limite temporale (“per un periodo massimo di quattro settimane”) stabilito dal legislatore.

L’indicazione del suddetto limite temporale lascia comunque ferma la possibilità per il datore di lavoro di fruire dell’esonero per periodi inferiori alle citate quattro settimane.

Nella diversa ipotesi in cui, invece, il datore di lavoro intenda fruire dell’agevolazione per un periodo di quattro settimane, l’INPS precisa che anche laddove il suddetto periodo fosse collocato a cavallo di due mesi, dovrà comunque procedersi alla riparametrazione su base mensile dell’importo dell’esonero, nei limiti della contribuzione dovuta.

Invece, con riferimento all’effettiva entità dell’agevolazione, la circolare precisa che l’ammontare dell’esonero prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale, in quanto la contribuzione datoriale non versata nella suddetta mensilità di giugno 2020 costituisce esclusivamente il parametro di riferimento per l’individuazione del credito aziendale.

Inoltre, l’INPS fa presente che la quota di esonero fruibile non potrà essere superiore alla contribuzione astrattamente dovuta nei mesi di fruizione. Pertanto, laddove la fruizione dell’esonero avvenga in due mensilità, gli importi mensili non necessariamente dovranno essere di pari ammontare, poiché dipende dalla contribuzione dovuta.

Più specificamente, l’effettivo ammontare dell’esonero sarà pari al minore importo tra la contribuzione datoriale teoricamente dovuta per le ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020 e la contribuzione datoriale dovuta (e sgravabile) nelle mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura.

Ai fini della determinazione delle ore di integrazione salariale fruite nella mensilità di giugno 2020, utili ai fini della definizione dell’ammontare dell’esonero, rientrano sia quelle fruite mediante conguaglio che quelle fruite mediante pagamento diretto. Al riguardo, l’INPS precisa che la retribuzione persa nel mese di giugno 2020, da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero, deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

Inoltre, ai fini della determinazione della contribuzione datoriale che sarebbe stata dovuta per le ore di integrazione salariale fruite nel predetto mese di giugno 2020, occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nella suddetta mensilità.

Nell’ipotesi in cui l’azienda interessata all’esonero abbia alle proprie dipendenze apprendisti si farà, conseguentemente, riferimento alla aliquota propria prevista per tale tipologia di lavoratori.

Inoltre, per espressa disposizione di Legge, il medesimo beneficio contributivo può essere riconosciuto al datore di lavoro che rinunci alla spendita del residuo di esonero di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020 e non intenda avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale.

Al riguardo, l’inps evidenzia che la facoltà di rinunciare all’esonero può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio. Pertanto, qualora un datore lavoro abbia fruito per i periodi agosto 2020 - dicembre 2020 dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020, al fine di avvalersi della possibilità di godere dei nuovi trattamenti di integrazione salariale o dell’esonero in trattazione, dovrà rinunciare al beneficio previsto dal suddetto articolo 3 per almeno una frazione del numero dei lavoratori interessati.

Con successivo messaggio operativo l’INPS fornirà le indicazioni concernenti le domande di integrazione salariale eventualmente attivate a seguito di rinuncia totale o parziale all’esonero contributivo in esame.

Con specifico riferimento alle condizioni previste dall’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020, l’INPS fa presente che, anche ai fini della legittima fruizione dell’esonero, il datore di lavoro deve attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo previsto dal medesimo articolo.

Al riguardo, la circolare precisa che il citato articolo 12, al comma 9, dispone che, fino al 31 gennaio 2021, resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

I divieti di licenziamento di cui al medesimo articolo 12 operano non solo durante il periodo di fruizione dell’esonero, ma in ogni caso fino al 31 gennaio 2021.

La circolare precisa che la valutazione del rispetto della suddetta condizione va effettuata sull’intera matricola aziendale e che, in virtù del richiamo all’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020, la violazione della previsione comporta la revoca dell’esonero con efficacia retroattiva.

Infine, l’INPS ricorda che l’esonero, in continuità con quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

Quindi, ad esempio, l’esonero contributivo non risulta cumulabile con il bonus giovani. Pertanto, il datore di lavoro interessato, anche in virtù del fatto che il citato esonero volto all’assunzione di giovani si sostanzia, per gli anni 2021 e 2022, in una decontribuzione totale dei contributi datoriali, non potrà avvalersi, per il medesimo lavoratore, di entrambe le misure.

Nelle diverse ipotesi di cumulo della misura con altri regimi agevolati, considerato che l’esonero in trattazione si sostanzia in un abbattimento totale dal versamento della contribuzione datoriale nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

Nella medesima unità produttiva non potranno coesistere trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza COVID-19 ed esonero. Al contrario, le previsioni normative non precludono la possibilità di presentare domanda, in concomitanza o contestualmente alla richiesta di agevolazione contributiva in trattazione, per ammortizzatori sociali ordinari, diversi dalle causali COVID-19.