Decreto ristori bis: sospensione dei versamenti tributari e contributivi
A cura della redazione
Differito al 16 Marzo 2021 il versamento delle ritenute fiscali e contributivi in scadenza nel mese di novembre, per i datori di lavoro privati.
Sospensione dei versamenti tributari datori di lavoro privati
L’art. 7 del D.L. 9.11.2020, n. 149, sospende i termini di versamento delle ritenute alla fonte e dell’IVA in scadenza nel mese di novembre.
In particolare:
Destinatari:
- Soggetti che esercitano, su tutto il territorio nazionale, le attività sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3.11.2020, più soggetti che esercitano attività di ristorazione in aree caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità o da un livello di rischio alto individuate con ordinanze del Ministero della salute a norma degli artt. 2 (attualmente Puglia, Sicilia o , Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, e Umbria - ordinanza 5.11.2020, n. 276 e ordinanza 10.11.2020) e 3 (attualmente: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e provincia autonoma di Bolzano - Ordinanza 5.11.2020, n. 276 e ordinanza 10.11.2020) del DPCM 3.11.2020;
- Settori economici di cui all’allegato 2 del presente decreto (vedere il documento allegato), più le attività alberghiere, di Agenzie di viaggio e di tour operator operanti nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità o da un livello di rischio alto individuate con ordinanze del Ministero della salute a norma dell’art. 3 (attualmente: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta provincia autonoma di Bolzano- Ordinanza 5.11.2020, n. 276 e ordinanza 10.11.2020) del DPCM 3.11.2020 e dall’art. 30 del presente decreto (nuove ordinanze del Ministero della salute derivanti dal monitoraggio dei dati inerenti l’emergenza covid-19);
Sospensione dei termini: la disposizione sospende i termini che scadono nel mese di novembre 2020, riguardanti:
- I versamenti delle ritenute IRPEF e imposte sostitutive (ordinarie e a tassazione separata) e le addizionali all’IRPEF (Regionali e comunali), operate dal sostituto d’imposta (scadenza ordinaria 16/11) a norma dell’art. 23 (lavoro dipendente) e 24 (redditi assimilati a lavoro dipendente);
- Il versamento relativo all’IVA.
Ripresa del versamento: le somme sospese dovranno essere versate (senza sanzioni e interessi) entro il 16.3.2021, in un’unica soluzione o in massimo 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16.3.2021)
Sospensione dei versamenti contributivi datori di lavoro privato
Sospensione versamento contributi previdenziali e assistenziali – L’INPS, con la circolare 128 del 12 novembre 2020, ha risolto la criticità emersa in materia di sospensione dei versamenti contributivi del mese di novembre, disposta inizialmente con l’art. 13 del D.L. 137/2020 e successivamente con l’art. 11 del D.L. 149/2020.
L’Istituto, precisa che la previsione contenuta nell’art. 11 del d.L. 149/2020 “ha chiarito che la sospensione dei versamenti contributivi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 137/2020, è riferita ai versamenti in scadenza nel mese di novembre 2020 e che non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL. Inoltre, il citato articolo 11 del decreto-legge n. 149/2020, ha previsto l’applicazione della medesima misura anche a favore dei datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nelle c.d. zone arancione e rossa, svolgenti, come prevalente, una di quelle attività riferite ai codici ATECO puntualmente codificati dalla norma in argomento all’Allegato 2 del medesimo decreto.”
Quindi, il pasticcio legislativo è stato risolto dando peso esclusivamente a quanto stabilito dall’art. 11 del D.L. 149/202°. Tale interpretazione, sicuramente interessante per la relativa finalità, interviene a ridosso della scadenza del 16/11 e ciò penalizzerebbe quelle aziende che hanno già disposto il pagamento, in quanto, come precisa l’INPS, non si fa luogo al rimborso dei contributi versati.
A seguito delle istruzioni impartite dall’INPS con la citata circolare 128/2020, la sospensione è così regolamentata:
I Contributi interessati alla sospensione sono quelli in scadenza nel mese di novembre 2020, in particolare: Contributi previdenziali e assistenziali relativo alla competenza del mese di ottobre (scadenza 16.11), comprese le quote a carico dei lavoratori e quelle destinate al fondo di tesoreria; Le rate in scadenza nel mese di novembre relative alle rateazioni amministrative concesso dall’Istituto Non rientrano nella sospensione:
I premi per l’assicurazione INAIL (sostanzialmente la 4 rata dell’autoliquidazione 2019/2020); La terza rata in scadenza a novembre (16/11) relativa alla ripresa dei versamenti (D.L. 104/2020, L. 126/2020) sospesi in precedenza Datori di lavoro privati interessati: Soggetti operanti sull’intero territorio nazionale che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell’allegato 1 (Riportato al termine del presente intervento); Soggetti operanti nella c.d. zone arancione e rossa che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell’allegato 2 1 (Riportato al termine del presente intervento); N.B. - zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia;
zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonomadi Bolzano. Non si fa luogo a rimborso dei contributi già versati; Le istruzioni operative (codici uniemens) verranno fornite con apposito messaggio. Il termine per effettuare il versamento dei citati contributi sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, è fissato: In unica soluzione entro il 16.3.2021; In alternativa, massimo 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16.3.2021; In unica soluzione (senza possibilità di rateazione) le rate sospese dei piani di ammortamento (rateazione amministrativa).
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