Sulla G.U. n. 269/2020 è stato pubblicato il DL 28/10/2020 n.137, meglio noto come Decreto Ristori, che tra le varie misure prevede (art.10) la proroga dal 2 novembre (il 31 ottobre cade di domenica quest’anno) al 10 dicembre 2020 del termine per la presentazione del mod. 770/2020, redditi 2019.

Viene poi previsto un contributo a fondo perduto per i soggetti che, al 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle indicate nell’elenco de codici Ateco riportati nell’Allegato 1 al Decreto Ristori. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 risulti inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il contributo spetta anche in assenza in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti riportati nel citato Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Ai soggetti che hanno già fruito del contributo a fondo perduto previsto dal DL 34/2020 e non lo hanno restituito, l’incentivo previsto dal Decreto Ristori viene corrisposto automaticamente (senza presentare alcuna istanza) dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale era stato accreditato il precedente contributo.

Tutti gli altri invece devono presentare apposita istanza per via telematica.

Il contributo non spetta se alla data di presentazione della domanda la partita Iva è cessata.

L’importo del contributo va da un minimo determinato applicando le percentuali settoriali all'importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche (2.000 euro per tutti gli altri soggetti) e non può essere superiore a 150 mila euro. Il beneficio è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.

Viene previsto un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per le imprese operanti nei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto Ristori.

Riguardo agli ammortizzatori sociali vengono disposte 6 nuove settimane di ammortizzatori sociali che devono essere collocate nel periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi richiesti ed autorizzati ai sensi del DL 104/2020, collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati alle sei settimane.

Le nuove settimane di ammortizzatori sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane di cui all’art. 1 c.2 DL 104/2020, decorso il periodo. Pertanto, tali settimane possono essere riconosciute solo se siano già state autorizzate le complessive 18 settimane di ammortizzatori previste dal D.L. 104/2020 ad eccezione dei datori di lavoro appartenenti ai settori per i quali il DPCM 24 ottobre 2020 abbia chiuso o limitato l’attività economica o produttiva;

Per l’accesso dei periodi in parola è necessario il pagamento di un contributo addizionale determinato tra il raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre del 2020 e quello al corrispondente semestre del 2019, pari rispettivamente al 9% (rid. Fatturato < 20%) o al 18% (senza riduzione del fatturato) della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Il contributo addizionale non è dovuto per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, per quelli che hanno avviato l’attività successivamente al 1° gennaio 2019 ovvero per quelli appartenenti ai settori di attività interessati al DPCM 24 ottobre 2020;

Per l’accesso ai trattamenti è necessario presentare apposita domanda all’INPS corredata da autocertificazione relativa alla sussistenza della eventuale riduzione di fatturato (in mancanza della quale si applica il contributo aggiuntivo del 18%);

La domanda deve essere presentata all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività. In fase di prima applicazione il termine di decadenza è spostato al 30 novembre 2020;

In caso di pagamento diretto, il datore di lavoro è tenuto a comunicare i dati per il pagamento e per il saldo delle prestazioni entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione tali termini sono spostati al 28 novembre 2020;

La scadenza dei termini di invio delle domande di accesso agli ammortizzatori covid e di trasmissione dei dati necessari al pagamento, che si sono collocati tra il 1° e il 10 settembre 2020, sono fissati al 31 ottobre 2020.

Il DL 137/2020 interviene anche sul divieto di licenziamento. In particolare fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l’avvio dei licenziamenti collettivi (artt. 4, 5 e 24 del DL 223/1991) e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, è riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto di appalto.

Fino al 31 gennaio 2021 resta preclusa anche la facoltà di recedere dal contratto per GMO, per tutti i datori di lavoro (indipendentemente dal numero dei dipendenti). Restano altresì sospese le procedure in corso.

I divieti predetti non trovano applicazione per i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività d’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di nei od attività che possono configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento Naspi. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

In via eccezionale, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono le nuove sei settimane di trattamenti di integrazione salariale per Covid-19, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuto all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

I datori di lavoro privati che hanno chiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali previsto dal Decreto Agosto, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare la domanda per accedere alle nuove 6 settimane di trattamento di integrazione salariale per Covid-19. Il beneficio è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.

Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid 19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

 Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020.

Per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.

Vengono sospesi i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali del mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati interessati al DPCM 24 ottobre 2020 che abbiano la sede operativa nel territorio dello stato. Inoltre il versamento dei contributi e premi sospesi è effettuato, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione, entro il 16 marzo 2021 ovvero mediante rateizzazione, con la prima rata entro il 16 marzo 2021.

Infine ai soggetti beneficiari delle indennità di cui all’art. 9 del D.L. n. 104/2020 (i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo) è erogata nuovamente una tantum per un importo pari ad € 1.000,00, alle medesime condizioni. I lavoratori, per poter esser titolari di dette indennità, devono aver cessato, sospeso o ridotto l’attività lavorativa o il rapporto di lavoro nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020.

Le domande per le indennità devono essere presentate entro il 30 novembre 2020 all'INPS secondo le modalità stabilite dallo stesso.