È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 (S.O. n. 25), la legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione, con modificazioni, del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio).

In tema di ammortizzatori sociali, si rileva l’abrogazione del D.L. 52/2020, con le disposizioni in esso contenute che vengono inglobate all'interno del D.L. 34/2020, mantenendo validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge. Vengono confermate tutte le disposizioni fin ora emanate, ivi compresi i termini di presentazione delle domande.

L’art. 43-bis – nuovo – prevede la possibilità, per l’anno 2020, che il contratto di rete tra imprese venga stipulato al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimenti delle autorità competenti.

In dettaglio – attraverso l’aggiunta dei nuovi commi da 4-sexies a 4-octies all’art. 3 del D.L. 5/2009 – si dispone, in primo luogo, che, per l’anno 2020, rientrano tra le finalità del contratto di rete (comma 1, cpv. 4-sexies):

  • l’impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete a rischio di perdita del posto di lavoro;
  • l’inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o crisi di impresa;
  • l’assunzione di figure professionali necessarie al rilancio delle attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.

La definizione delle modalità operative per procedere alla comunicazione da parte dell’impresa referente individuata dal contratto di rete necessarie a dare attuazione alla codatorialità è demandata ad apposito decreto del Ministro del Lavoro, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto 34/2020 (comma 1, cpv. 4-septies).

Ai fini degli adempimenti pubblicitari (di cui all’art. 3, c. 4-quater, del D.L. 5/2009), il contratto di rete stipulato per le finalità disposte dall’articolo in esame deve essere sottoscritto per atto firmato digitalmente (a norma dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005), con l’assistenza di organizzazioni datoriali rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL, espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori.

Tale previsione opera in deroga a quanto previsto dal richiamato art. 3, c. 4-ter del D.L. 5/2009, secondo il quale, ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato.

Viene, comunque, mantenuta ferma (per la parte non derogata) la disciplina generale inerente il contratto di rete (comma 1, cpv. 4-opties).

L’art. 72 del D.L. 34/2020 ha aumentato, da 15 a 30 giorni, la durata massima del congedo parentale introdotto in favore dei genitori lavoratori dall’art. 23 del Decreto Cura Italia, riconosciuto, come stabilito nel corso dell’esame del DDL di conversione, sino al 31 agosto 2020 (in luogo del 31 luglio) ed incrementa da 600 a 1.200 euro l’importo massimo complessivo del voucher babysitting riconosciuto in alternativa al suddetto congedo (per i dipendenti del settore sanitario l’aumento è da 1.000 a 2.000 euro), prevedendo che lo stesso voucher possa essere utilizzato anche per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia.

La disposizione in commento ha aumentato da 15 a 30 giorni (continuativi o frazionati) la durata massima del congedo parentale – introdotto dall’art. 23 c. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) a seguito della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – per ciascun genitore (come precisato nel corso dell’esame del DDL di conversione) lavoratore dipendente del settore privato.

Nel corso dell’esame in sede referente è stato, altresì, specificato che i periodi di congedo devono essere utilizzati alternativamente da entrambi i genitori lavoratori conviventi e che possono essere fruiti anche in forma giornaliera ed oraria, fatto salvo i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 34/2020.

Per tutte le altre novità introdotte al D.L. Rilancio in sede di conversione, si veda l’approfondimento LF n. 29/2020.