E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 119/2022 la Legge 19/05/2022 n.52 di conversione del DL 24/2022, che tra le varie disposizioni all’art.10, c. 2-bis si prevede il differimento al 31 agosto 2022 della possibilità riconosciuta ai datori di lavoro di far svolgere ai propri dipendenti l’attività in modalità agile senza la necessità di stipulare l’accordo individuale ai sensi dell’art. 90, c. 4 del DL 34/2020.

La norma differisce al 31 agosto 2022 anche il comma 3 della medesima disposizione secondo cui i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del medesimo Ministero del lavoro.

L’art.10, c. 1-ter proroga invece al 30 giugno 2022 l’art. 26, c. 2-bis del DL 18/2020 secondo cui i lavoratori svolgono di norma l’attività in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Si ricorda che i soggetti fragili cui fa riferimento la norma sono i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, come definite dal DM 4/02/2022 previsto dall’art. 17 del DL 221/2021.

Il differimento al 30 giugno 2022 riguarda anche coloro che pur essendo fragili non possono prestare l’attività a distanza.  Per questi, come si ricorderà, il citato comma 2-bis dell’art. 26 del DL 18/2020 prevede che il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità  sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in  carico il paziente, sulla base  documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di  cui  sopra,  i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di  competenza, nel medesimo certificato.

Ma questi non sono gli unici differimenti dello smart working previsti dalla Legge di conversione del DL 24/2022.

Infatti il citato art. 10, c. 2 proroga al 31 luglio 2022 i commi 1 e 2 dell’art. 90 del DL 34/2020.

Il comma 1 stabilisce che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti  di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore  non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità  agile anche in assenza degli  accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

La stessa disposizione però riguarda ancora una volta anche i lavoratori fragili. Si prevede che il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono  caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della  sorveglianza sanitaria eccezionale, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche  della prestazione lavorativa.

Dal combinato disposto dell’art. 10, c. 1-bis e 1-ter della Legge 52/2022 ne discende che se il lavoratore è affetto da una delle patologie o condizioni di cui al DM 4/02/2022 svolgerà di norma lo smart working fino al 30 giugno 2022, e se non può lavorare a distanza il periodo di assenza sarà riconosciuto come ricovero ospedaliero con il relativo trattamento economico, mentre se è considerato fragile a seguito di un accertamento effettuato dal medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale avrà diritto al lavoro agile fino al 31 luglio 2022.

Invece il comma 2 prevede che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.