Sulla G.U. n. 228/2023 è stato pubblicato il Decreto Legge 29 settembre 2023 n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini normativi e versamenti fiscali, che tra l’altro differisce dal 30 settembre al 31 dicembre p.v. il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per i c.d. superfragili.

Come si ricorderà la Legge di conversione del DL 48/2023 ha previsto la proroga dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 del diritto allo smart working per i lavoratori fragili, pubblici e privati, che si trovano in una delle situazioni elencate dal D.M. 4/2/2022.​

In questo caso il datore di lavoro deve assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.​

Invece era stata disposta la proroga al 31/12/2023 del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14.​

In particolare, i soggetti interessati sono:​

-          I genitori di figli minori di anni 14 a condizione che la modalità agile sia compatibile con la natura della prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di ammortizzatori sociali o non lavoratore;​

-          Coloro che siano accertati dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale (che dovrà essere quindi reintrodotta) come maggiormente esposti al rischio contagio (per età; immunodepressione; …), a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.​

Il Decreto Lavoro aveva anche previsto la proroga al 31/12/2023 della possibilità di utilizzare gli strumenti informatici personali del dipendente, quando gli stessi non siano forniti dal datore di lavoro.

Ritornando al DL 132/2023, si prevede che i versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi assicurativi in scadenza dal 4 al 31 luglio u.s., dovuti dai soggetti che alla data del 4 luglio 2023 avevano la residenza o la sede legale od operativa in uno dei Comuni interessati dagli eventi metereologici che hanno colpito la regione Lombardia, si considerano effettuati nei termini se versati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.