L’art.7, c.1 del DL 76/2013, meglio noto come decreto sull’occupazione, ha ritoccato la disciplina del contratto a termine contenuta nel DLgs 368/2001, ripristinando i vecchi intervalli di 10 o 20 giorni che devono intercorrere tra un contratto e l’altro, a seconda che il contratto iniziale abbia avuto una durata inferiore o superiore a 6 mesi.

Detti intervalli sono particolarmente importanti poiché se non vengono rispettati il secondo contratto stipulato a termine viene considerato per legge a tempo indeterminato. 

Rimangono esclusi dalle disposizioni sulla successione dei contratti a termine i lavoratori impiegati nelle attività stagionali, nonché tutte le ipotesi che verranno individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Torma nuovamente sotto i riflettori il contratto a termine c.d. acausale. Prima di tutto viene eliminato il divieto di proroga. Adesso anche il contratto a termine stipulato legittimamente senza una delle ragioni individuate dal DLgs 368/2001 può essere prorogato nel limite però dei 12 mesi e non di 36 mesi come i generici contratti a tempo determinato.

Inoltre l’art. 7 del D.L. n. 76/2013, modificando il D.lgs. n. 368/2001, stabilisce che le ragioni di carattere tecnico, economico, organizzativo o sostitutivo, richieste per l’apposizione del termine al contratto, non sono necessarie:

- in caso di primo rapporto di durata non superiore a 12 mesi (anche in caso di prima missione in somministrazione);

- in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale.

Viene quindi accentuato in modo importante il ruolo della contrattazione collettiva nella previsione di ipotesi di acausalità.

Due ulteriori novità riguardano la prosecuzione di fatto del rapporto a termine dopo la scadenza (fissata al massimo in 30 o 50 giorni a seconda della durata fino a sei mesi o oltre del rapporto iniziale):

- il datore potrà beneficiare di tali termini di prolungamento anche quando il primo rapporto era acausale;

- è abrogata la comunicazione al Centro per l’impiego con cui si rende noto che il rapporto di lavoro continuerà oltre il termine inizialmente pattuito.

Da ultimo, il provvedimento stabilisce che non si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 368/2001 ai rapporti di lavoro instaurati con i lavoratori in mobilità ai sensi dell’art. 8 della L. n. 223/1991 e che i limiti quantitativi di utilizzazione previsti dalla contrattazione collettiva trovano applicazione anche per il contratto acausale.