Decreto Milleproroghe 2021: in via di approvazione il DDL di conversione
A cura della redazione
La Camera dei deputati, dal 22 febbraio 2021, sta esaminando il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (A.C. 2845-A), con le modifiche approvate in sede referente.
Le principali novità che interessano il mondo del lavoro prevedono le proroghe seguenti:
- l'articolo 22-sexies che, riproducendo il contenuto del decreto-legge n. 182 del 2020, sostituisce le norme in materia di stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, prevista per il solo secondo semestre 2020 e resa permanete dall'articolo 1, comma 8, della legge di bilancio 2021. L'agevolazione spetta nei seguenti importi annuali: - 960 euro, aumentati del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro; - 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.
- per l'anno 2021, la possibilità - in presenza dei presupposti e delle condizioni richieste dalla legge - di stipulare contratti di rete con causale di solidarietà al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi economiche (articolo 12, comma 1);
- al 31 marzo 2021 (in luogo del 28 febbraio 2021) i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica, nonché i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento del saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020 (articolo 11, commi 10-bis e 10-ter).
- sospende sino al 30 giugno 2021 la decorrenza dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (articolo 11, comma 9);
- l'articolo 22-bis che, riproducendo il contenuto del decreto-legge n. 7 del 2021, proroga al 28 febbraio 2021 alcuni termini per adempimenti di natura tributaria (notifica di cartelle esattoriali, termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione su stipendi e pensioni.
L'allegato 1 individua le disposizioni legislative per le quali - in base al disposto dell'articolo 19 - è disposta la proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (in luogo del 31 marzo 2021). In particolare:
- l'obbligo di cui all'art. 83 del decreto legge n. 34 del 2020 in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (n. 13);
- le disposizioni di cui all'art. 90, c. 3 e 4, del decreto legge n. 34 del 2020 che prevedono che i datori di lavoro privati possono ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo quindi dagli accordi individuali previsti dalla normativa vigente, e che gli stessi datori comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile (n. 29).
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