È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020, la Legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione del D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità).

Tra le principali novità per il lavoro, si segnalano le seguenti:

  • I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi (idonei per il gioco lecito) di cui all’art. 110, c. 6, lettere a) e b), del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 773/1931 e del relativo canone concessorio in scadenza entro il 30.8.2020 sono prorogati al 22.9.2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22.9.2020 e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18.12.2020 (comma 8-bis, art. 18);
  • Al fine di garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza da COVID-19 e i livelli occupazionali, il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l’uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato ai sensi del regolamento di cui al DPR 296/2005, è sospeso. Al pagamento dei canoni sospesi, da effettuare, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro il 31 ottobre 2020, si provvede secondo le modalità stabilite dall’autorità concedente. Sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 23/2020 (art. 18-bis);
  • Abrogazione dell’art. 25 (assistenza fiscale a distanza);
  • Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'art. 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'art. 1, c. 14, del D.L. 33/2020, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Pertanto, i datori di lavoro che rispettano dette prescrizioni non possono essere considerati responsabili se un dipendente contrae il virus da covid-19 (art. 29-bis).