Decreto-Legge Lavoro 2023: le novità apportate al Testo Unico
A cura della redazione
Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 1° Maggio, ha approvato il Decreto-Legge Lavoro su cui si stava già discutendo da tempo. Il Decreto-Legge, che introduce misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro, è subito operativo ma attende la conversione in legge entro due mesi con la possibilità che vengano apportate delle modifiche. Tra le novità, vi è il rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro con importanti modifiche al Testo Unico.
Cosa tratta
Le novità introdotte dal Decreto-Legge Lavoro 2023 in materia di sicurezza sul lavoro, sulla base della bozza non ufficiale, sono riportate all’interno del capo II dello stesso, intitolato “Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi”.
L’articolo 15 dovrebbe infatti apportare le seguenti modifiche al D. Lgs. 81/08:
- Necessità di nominare un medico competente non solo in caso di sorveglianza sanitaria ma anche qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.
- I componenti delle imprese familiari e i lavoratori autonomi dovranno utilizzare opere provvisionali in conformità, non solo alle disposizioni di cui al Titolo III, ma anche a quelle del Titolo IV;
- Il medico competente, in occasione delle visite di assunzione, dovrà richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e dovrà tenere conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;
- Sempre il medico competente in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, dovrà comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato;
- Il prossimo accordo Stato-Regioni sulla formazione dovrà stabilire anche le modalità per il monitoraggio e il controllo sulla corretta applicazione e svolgimento delle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa;
- Per quanto riguarda le verifiche periodiche delle attrezzature, i soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e dovranno rispondere direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente;
- Per quanto riguarda gli obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso, essi dovranno anche acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del Titolo III, dei soggetti individuati all’utilizzo;
- Il datore di lavoro che fa uso di attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, dovrà provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro (la violazione di tale obbligo prevede la pena dell’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro).
Alcune delle altre novità generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguardano:
- L’onere per gli enti pubblici e privati di condividere gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro al fine di orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive;
- Rafforzamento del personale ispettivo dell’Ispettorato Nazione del Lavoro;
- Istituzione di un fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative;
- La possibilità per i lavoratori domestici di richiedere di essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria alle strutture territoriali dell’INAIL che vi provvedono con proprie risorse, senza oneri a carico dei datori di lavoro.
Quando entra in vigore
Il Decreto-Legge Lavoro 2023 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 1° Maggio. Ora si attende la conversione in legge entro due mesi con la possibilità che vengano apportate delle modifiche.
Indicazioni operative
Le disposizioni citate in questo articolo fanno riferimento alla bozza non ufficiale del Decreto-Legge Lavoro 2023.
Provvederemo a tenervi aggiornati qualora esse dovessero essere modificate una volta pubblicata la versione ufficiale del Decreto, che si presume possa avvenire a stretto giro.
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