L’INPS, sul proprio sito internet, il 18 agosto 2023 ha pubblicato un Dossier sul Decreto lavoro (DL 48/2023 convertito nella L. 85/2023) riepilogando le principali disposizioni che interessano l’attività dell’Istituto previdenziale con particolare attenzione alle nuove misure di contrasto alla povertà quali l’Assegno di Inclusione e il Supporto per la Formazione e il Lavoro.

Per quanto d’interesse per i datori di lavoro, l’INPS evidenzia che in ambito privato è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, qualora assumano i beneficiari dell’ADI:

- con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale;

- con contratto di apprendistato;

- per le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato - nel limite massimo di 24 mesi - inclusi i periodi di esonero già fruiti.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, quindi l’esonero non influisce sul trattamento pensionistico futuro.

Per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’ADI con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale è previsto l’esonero del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro.

Inoltre vengono previsti specifici incentivi per l’attività di intermediazione4 nell’assunzione dei soggetti beneficiari.

In particolare, alle agenzie per il lavoro è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30 per cento dell'incentivo massimo annuo riconoscibile al datore di lavoro.

Il Decreto riconosce anche, per un periodo di 12 mesi, un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali ai datori di lavoro che effettuino, tra il 1° giugno ed il 31 dicembre dell’anno 2023, nuove assunzioni a tempo indeterminato, ivi inclusi i rapporti di apprendistato professionalizzante, di giovani nelle seguenti condizioni:

• che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il 30° anno di età;

• che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);

• che siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

Perché l’incentivo sia riconosciuto, le condizioni devono ricorrere congiuntamente.

Tale incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo totale per i soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il 36° anno di età.

Infine l’INPS segnala che è previsto un trattamento di Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione, su domanda dell’azienda e autorizzazione ministeriale, a copertura dell’arco temporale che va dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, per salvaguardare i livelli occupazionali e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti coinvolti, in merito a situazioni di crisi aziendali per le quali non è stato possibile completare il programma di recupero in ragione di una prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro.